Nota a Cass. Civ., Sez. I, 23 dicembre 2025, n. 33748.
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti, aderendo al principio di diritto secondo cui nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa, (come riproposto dalla Cass. n. 20397 del 2017, cui è conforme da ultimo Cass. n. 14945 del 2025).
Nello specifico, il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., si caratterizza per l’assenza del vincolo di accessorietà rispetto all’obbligazione garantita (Cass., n. 14945/2015) e ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale (Cass., n. 30509/2019).
Se il fideiussore, come osservatosi in dottrina, è una sorta di «vicario» del debitore, l’obbligazione del garante è autonoma rispetto alla prestazione dell’obbligato principale; tale obbligazione è, inoltre, qualitativamente diversa da quella garantita, in quanto rivolta non all’adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, sostitutiva della inesatta prestazione da parte del debitore principale.
Il contratto autonomo di garanzia ha, pertanto, ad oggetto una obbligazione autonoma, con funzione di traslazione del rischio economico dell’inadempimento dell’obbligazione principale dal beneficiario al garante (Cass., Sez. U., n. 3947/2010).
L’operatività della garanzia può essere inibita – salve le questioni di validità del contratto di garanzia e le eccezioni relative al rapporto tra garante e beneficiario (es. compensazione) – in casi eccezionali: a) escussione abusiva o fraudolenta (exceptio doli, es. in caso di estinzione dell’obbligazione principale); b) inesistenza dell’obbligazione garantita; c) nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (Cass., Sez. U., n. 3947/2010, cit.; Cass., n. 371/2018).
Ebbene, la stipulazione da parte dell’obbligato principale di un contratto privo di forma scritta che preveda un tasso di interesse ultralegale non costituisce pattuizione contraria a norme imperative o con causa illecita (Cass., n. 20397/2017; Cass., n. 5044/2009), in quanto «la legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purché non usurari, ma chiede che siano determinati per iscritto» (Cass., n. 3326/2002).
La nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali consegue alla mancanza della forma scritta, imposta al contratto a pena di nullità (art. 1325, n. 4 cod. civ.), la cui mancanza ingenera nullità del contratto a termini del secondo comma dell’art. 1418 cod. civ., sotto il profilo del requisito della forma (scritta) prescritta dall’art. 1284, comma 3 cod. civ..
Orbene, si tratta di nullità diversa da quella per contrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.) o per illiceità della causa (art. 1418, secondo comma, cit.) in quanto relativa al requisito meramente strutturale della forma dell’accordo.
Pertanto, alla luce delle summenzionate ragioni della Corte, la decisione si colloca in una linea di rafforzamento della funzione tipica del contratto autonomo di garanzia, inteso come strumento di certezza e immediatezza della tutela creditizia.
L’autonomia della garanzia non è un dato meramente formale, ma una scelta strutturale che comporta una separazione netta dei piani tra rapporto garantito e rapporto di garanzia.
In tale prospettiva, solo vizi radicali e sostanziali del rapporto principale – tali da incidere sulla liceità dell’operazione economica – possono riflettersi sulla garanzia; restano, invece, irrilevanti le nullità “tecniche” o formali, come quella relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali.
Pertanto, il garante non può opporre al creditore le nullità del rapporto principale, poiché tali vizi non incidono sull’autonoma obbligazione di garanzia, salvo le eccezioni precedentemente menzionate.
La pronuncia consolida, così, una lettura rigorosa del contratto autonomo di garanzia, coerente con la sua funzione di allocazione del rischio e con l’esigenza di affidabilità dello strumento nei traffici bancari e finanziari.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).