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La permeabilità dello “scudo societario” per Imprenditori e Professionisti

Profili di responsabilità penale ed erariale nell’accesso alle garanzie M.C.C.: analisi della giurisprudenza di legittimità e contabile

di Stefano Chiodi

CTU e CTP in contenzioso bancario e finanziario

L’approfondimento esamina la permeabilità dello scudo societario (S.r.l./S.p.A.) per imprenditori e professionisti che accedono a garanzie pubbliche (M.C.C). L’utilizzo di risorse garantite dallo Stato introduce una rilevanza pubblicistica nel rapporto banca-impresa. In caso di danno erariale (escussione della garanzia con assenza di requisiti o uso distorto), la giurisdizione della Corte dei Conti si estende all’Imprenditore, agli Amministratori e ai membri dell’Organo di Controllo, che rispondono in solido con il patrimonio personale.

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L’ampio ricorso agli strumenti di garanzia statale, ed in particolare al Fondo di Garanzia per le P.M.I., ha introdotto nel tessuto economico italiano una variabile di rischio spesso sottovalutata. È necessario osservare come l’interposizione della garanzia pubblica alteri la natura sinallagmatica del rapporto banca-impresa. Il finanziamento assistito da garanzia statale, pur restando un rapporto di diritto privato tra banca e impresa, assume tratti incidenti su risorse pubbliche, con conseguente rilevanza pubblicistica delle modalità di accesso e di gestione della garanzia. Tale mutazione investe trasversalmente l’intero spettro dei beneficiari: dalle società di capitali, ove la figura dell’imprenditore spesso coincide con quella dell’amministratore, fino alle realtà manageriali e ai liberi professionisti.

 

Il superamento della responsabilità limitata e la giurisdizione della Corte dei Conti.

Il punto di maggiore criticità riguarda la tenuta del principio di separazione patrimoniale tipico delle società di capitali. Contrariamente alla percezione comune, lo schermo della S.r.l. o della S.p.A. non offre protezione in presenza di un danno alle finanze pubbliche.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione della Corte dei Conti può estendersi anche a soggetti formalmente privati qualora essi siano chiamati a gestire, direttamente o indirettamente, risorse pubbliche ovvero fondi assistiti da garanzia statale, e dalla loro condotta derivi un danno erariale. In tale prospettiva, assume rilievo non la natura privatistica del soggetto, bensì l’esistenza di un rapporto funzionale di gestione di risorse pubbliche, idoneo a radicare una responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, le Sezioni Unite civili hanno affermato che la responsabilità amministrativo-contabile può configurarsi nei confronti di soggetti privati allorché l’attività svolta presenti un nesso di servizio con la pubblica amministrazione, anche in assenza di un rapporto organico in senso stretto (Cass. S.U., 3 marzo 2010, n. 5019). Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito in epoca recente, con riferimento a fattispecie di indebita percezione e gestione di contributi e benefici pubblici, nelle quali il danno erariale è stato ritenuto configurabile anche in capo a soggetti privati beneficiari delle misure di sostegno. Ne consegue che, in caso di escussione di una garanzia statale concessa in assenza dei requisiti sostanziali o a seguito di un utilizzo distorto del finanziamento, l’amministratore può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale, in via solidale con altri soggetti eventualmente coinvolti, per il danno arrecato all’Erario. In tale prospettiva, assume rilievo anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che la revoca del beneficio pubblico è legittima in presenza del mancato rispetto degli oneri, degli obiettivi o dei requisiti sostanziali di accesso alla misura. Tale accertamento, una volta divenuto definitivo, costituisce il presupposto fattuale e giuridico per l’emersione del danno erariale conseguente all’indebita fruizione della misura di sostegno.

 

Le fattispecie di reato: distinzioni e concorrenza.

Sotto il profilo penale, l’ottenimento o l’utilizzo improprio della garanzia statale espone l’imprenditore e il management a contestazioni che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente delimitato, anche alla luce dell’architettura peculiare dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica:

  • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisp.). La fattispecie ricorre quando l’agente pone in essere artifizi o raggiri idonei a trarre in errore l’ente gestore o l’istituto finanziatore delegato, come nel caso di falsificazione o alterazione consapevole dei dati economico-finanziari rilevanti ai fini dell’accesso alla garanzia. La Suprema Corte ha ribadito che l’elemento qualificante è rappresentato dall’attività decettiva strutturata, distinta dalla mera dichiarazione mendace (Cass. pen., Sez. Unite, 28 giugno 2007, n. 16568).
  • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-terp.). La fattispecie opera in via residuale quando il beneficio sia ottenuto mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere, in assenza di artifizi o raggiri, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai finanziamenti assistiti da garanzia statale introdotti in epoca emergenziale (Cass. pen., Sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 2125).
  • Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bisp.). Il reato si configura quando le somme, pur legittimamente ottenute per finalità specifiche, vengano distratte da tali scopi, ad esempio per il ripianamento di perdite pregresse o di esposizioni debitorie preesistenti. La giurisprudenza ha chiarito che il reato si consuma al momento della distrazione, indipendentemente dal successivo regolare pagamento delle rate (Cass. pen., Sez. VI, 25 marzo 2016, n. 12653), principio ritenuto applicabile anche ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica (Cass. pen., Sez. VI, 6 maggio 2022, n. 28416).
  • Falsità ideologica (art. 483 c.p.). Resta ferma la possibile contestazione del reato di falsità ideologica in atto pubblico, frequentemente ravvisata in concorso con le fattispecie sopra indicate, in relazione alle autocertificazioni e alle attestazioni rese ai fini dell’accesso alle misure di garanzia.

 

Riflessi sulla crisi d’impresa e sulla bancarotta.

L’assunzione di un debito assistito da garanzia statale in assenza di concrete prospettive di continuità aziendale, ovvero il suo utilizzo per ritardare l’emersione della crisi, può integrare una bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, oggi ricondotta all’art. 329 C.C.I.I. (già art. 223 L.Fall.).

La Cassazione ha chiarito che risponde di tale reato l’amministratore che, mediante operazioni imprudenti o illegittime, abbia cagionato o aggravato il dissesto della società, anche quando tali operazioni si traducano nell’assunzione di nuova finanza priva di ragionevole giustificazione economica (Cass. pen., Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 11956).

In tale contesto, il finanziamento assistito da garanzia statale, ottenuto o utilizzato in modo abusivo, può assumere il ruolo di elemento sintomatico della mala gestio, rilevante sia sul piano penale sia su quello concorsuale.

 

Conclusioni

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, la regolarità formale dell’erogazione bancaria non è sufficiente a escludere il rischio di responsabilità. Lo scudo della responsabilità limitata e la business judgment rule cedono in presenza di un utilizzo distorto di risorse garantite dallo Stato, aprendo la strada a responsabilità penali e patrimoniali personali, anche in concorso, qualora emerga la macroscopica carenza dei requisiti sostanziali o la deviazione dalle finalità pubbliche sottese alla misura di sostegno.

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