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Nota a Trib. Roma, Sez. XVI, 21 novembre 2025.

La sentenza in commento affronta temi centrali nel contenzioso bancario, offrendo un’analisi lucida e rigorosa in merito alla ripartizione dell’onere della prova nel caso di contestazione della forma scritta del contratto, alle conseguenze sanzionatorie della nullità per violazione dell’art. 117 TUB e, non da ultimo, alle corrette modalità di calcolo delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione. La pronuncia del Tribunale di Roma si inserisce nel solco di quella giurisprudenza di legittimità volta a riequilibrare le asimmetrie informative tra istituto di credito e correntista. Il Giudice capitolino, accogliendo la domanda di ripetizione dell’indebito, chiarisce che se il cliente allega l’inesistenza del contratto scritto, spetta alla Banca produrre il documento per evitarne la nullità. Inoltre, la sentenza ribadisce il principio secondo cui, per individuare le rimesse prescritte, è necessario prima depurare il saldo dalle competenze illegittime, rendendo di fatto inattendibile la contabilità originaria della Banca.

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Il caso.

La vicenda trae origine dall’azione promossa da una società correntista (e successivamente coltivata dal cessionario del credito intervenuto nel processo) nei confronti del proprio istituto di credito. L’attrice contestava la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca su diversi rapporti di conto corrente, lamentando, tra le altre cose, l’assenza di contratti redatti in forma scritta, l’applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni mai validamente pattuite. La Banca convenuta si costituiva eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione e sostenendo il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attrice, la quale non aveva prodotto in giudizio i contratti di cui lamentava la nullità. L’istruttoria, svolta mediante Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), confermava l’assenza della documentazione contrattuale scritta e la presenza di addebiti non dovuti.

 

La decisione.

Il Tribunale, con sentenza del 21 novembre 2025, ha condannato la Banca alla restituzione di oltre 109.000 euro. Uno dei punti focali della decisione riguarda il riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. nelle azioni di ripetizione dell’indebito bancario. È pacifico che spetti al correntista, che agisce per la restituzione, provare l’esistenza del rapporto e l’effettuazione dei pagamenti indebiti, producendo contratti ed estratti conto. Tuttavia, il Tribunale di Roma opera una fondamentale distinzione. Quando il correntista non si limita a contestare singole clausole, ma deduce specificamente la mancata stipulazione in forma scritta del contratto (violazione dell’art. 117, comma 3, TUB), non gli si può richiedere di fornire la “prova negativa” di un fatto (ossia, che il contratto non c’è).Il Giudice osserva che: “se l’attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto […] non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto”. In tale scenario, l’onere della prova si sposta sulla Banca. Se l’istituto di credito intende dimostrare la validità delle condizioni applicate e sottrarsi alla declaratoria di nullità, deve fornire la prova positiva dell’esistenza del documento scritto. Nel caso di specie, nonostante l’ordine di esibizione e le richieste ex art. 119 TUB, la Banca non ha prodotto i contratti, portando il Tribunale a dichiararne inevitabilmente la nullità per difetto di forma ad substantiam. Accertata la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, la sentenza affronta il tema del regime degli interessi applicabili al ricalcolo del saldo. Il Tribunale esclude recisamente l’applicazione del cosiddetto tasso sostitutivoprevisto dall’art. 117, comma 7, TUB (tasso dei BOT). Il Giudice argomenta che tale meccanismo di integrazione “si applica soltanto nelle ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni contenute nel comma quarto” (mancata indicazione del tasso nel contratto) e non nell’ipotesi più radicale di nullità per difetto di forma del comma terzo. La mancanza del documento scritto priva di effetti l’intera operazione di autonomia privata. Ne consegue che il rapporto deve essere ricostruito espungendo ogni addebito a titolo di interessi convenzionali, commissioni (inclusa la CMS), spese e capitalizzazione composta. Il saldo va rideterminato applicando esclusivamente gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto. Di particolare interesse è la statuizione in merito all’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Il Tribunale aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 24418/2010), secondo cui la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie (effettuate entro i limiti del fido), e dai singoli versamenti per quelle solutorie (effettuate su conto scoperto o extra-fido). Tuttavia, la sentenza pone un accento cruciale sulla metodologia di individuazione delle rimesse solutorie. La Banca non può basarsi sulle risultanze degli estratti conto originali per eccepire lo sconfinamento, poiché quel saldo passivo è “inquinato” dall’applicazione di interessi e spese illegittime. Il Tribunale afferma che “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime”. Pertanto, per verificare se un versamento ha natura solutoria, occorre prima rideterminare il saldo reale eliminando gli addebiti nulli. Solo se, dopo tale ricalcolo, il conto risulta ancora “scoperto” oltre il limite dell’affidamento, il versamento potrà considerarsi solutorio e quindi soggetto a prescrizione. Nel caso in esame, la ricostruzione contabile depurata ha dimostrato l’inattendibilità della contabilità bancaria e l’infondatezza dell’eccezione, portando all’accoglimento della domanda attrice. Infine, merita menzione il passaggio relativo all’apertura di credito. La Banca contestava l’esistenza di un fido in assenza di contratto scritto. Il Tribunale, richiamando la natura di nullità di protezione del vizio di forma, ha chiarito che il cliente può far valere l’esistenza del rapporto di affidamento (c.d. fido di fatto) anche per facta concludentia o presunzioni, pur contestando la nullità delle condizioni economiche. Ciò consente al correntista di beneficiare della natura ripristinatoria delle rimesse (evitando la prescrizione) anche se il contratto di apertura di credito non è stato formalizzato per iscritto, purché ne sia provata l’esistenza in via di fatto, come avvenuto nel caso di specie tramite l’analisi del CTU.

 

Conclusioni.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 17641/2025 rappresenta un importante punto fermo nella tutela del correntista. Ribadisce che l’obbligo della forma scritta è un presidio ineludibile la cui prova grava sull’intermediario finanziario. Inoltre, imponendo il ricalcolo del saldo depurato prima di valutare la prescrizione, la pronuncia depotenzia significativamente l’efficacia delle eccezioni prescrizionali sollevate dalle banche basate sui saldi “apparenti” degli estratti conto, garantendo così una più equa ricostruzione dei rapporti di dare-avere.

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