7 min read

Nota a App. Napoli, Sez. VII, 19 novembre 2025, n. 5832.

La Corte d’Appello di Napoli ha esaminato una polizza unit-linked sottoscritta nel 2006, confermando integralmente la decisione del Tribunale  di Napoli del 2020 e respingendo l’appello della società emittente. L’analisi si è concentrata sulla qualificazione giuridica del prodotto e sulla violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa finanziaria.

 

La natura finanziaria della polizza.

La Corte ha rilevato diversi elementi che dimostrano la prevalenza della componente finanziaria:

La scheda sintetica delle note informative definiva espressamente il prodotto come un contratto di assicurazione vita in cui “il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi successivi vengono investiti nel Fondo Personale” e precisava che “il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all’andamento del valore delle attività finanziarie”;

Le condizioni generali stabilivano che la prestazione in caso di decesso consisteva nel 101% del valore del Fondo Personale, senza alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo;

La maggiorazione dell’1% era calcolata sul valore delle quote del fondo di investimento, risultando “puramente simbolica” e “potrebbe essere completamente azzerata in caso di perdita totale del capitale investito”

Il contraente doveva autorizzare la nomina di un Gestore Patrimoniale che gestisse il Fondo Personale “su una base discrezionale”.

La Corte ha concluso che “il rischio demografico, pur se apparentemente presente, grava totalmente sull’assicurato, ed è in realtà insussistente, perché non si garantisce all’assicurato il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, che sia completamente slegata dal valore sottostante delle quote di investimento”.

 

L’applicabilità del Testo Unico della Finanza.

La Corte ha affrontato in modo approfondito le eccezioni sollevate dalla società appellante, che sosteneva l’inapplicabilità della disciplina del T.U.F. La decisione ha chiarito principi fondamentali:

Irrilevanza del canale distributivo: l’art. 25-bis T.U.F. rende applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione “a prescindere dal canale distributivo”, poiché “la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto fisicamente che lo colloca”;

Responsabilità dell’emittente: la società che emette il prodotto non può ritenersi esente da responsabilità, poiché è lei stessa che predispone tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata ai clienti;

Natura imperativa della normativa: si tratta di norme di protezione del consumatore, caratterizzate da natura imperativa e inderogabile, che non possono essere eluse attraverso la strutturazione del rapporto contrattuale.

 

La mancanza del contratto-quadro.

Un aspetto centrale della decisione riguarda l’obbligo di stipula del contratto quadro previsto dall’art. 23 T.U.F. La Corte ha respinto l’argomento secondo cui tale obbligo non si applicherebbe alle polizze unit-linked.

Funzione del contratto quadro

Il contratto quadro assolve una funzione essenziale: “gettare le basi per la futura operatività del rapporto”, disponendo gli obblighi di informazione specifica sull’investitore e interiorizzando nel contratto gli obblighi di informazione attiva e adeguatezza previsti dalla legge. Ha una funzione conformativa, contenendo la definizione specifica della tipologia di investimenti, del range di rischio coerente con il profilo del cliente e la determinazione degli obblighi che l’intermediario deve adempiere.

 

Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che:

  • Mancava qualsiasi informazione sul grado di rischio dell’investimento prescelto;
  • Non risultava alcuna prova di una profilatura del cliente, tenendo in considerazione i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
  • La documentazione prodotta era “eccessivamente generica e senza alcun dubbio inadeguata, sotto il profilo della completezza informativa, rispetto agli strumenti finanziari offerti”;
  • Il premio risultava investito in 4 fondi diversi, e successivamente in un altro fondo, ma al momento della sottoscrizione “gli investimenti da compiere non erano neanche predefiniti”.

 

L’impossibilità di convalida.

La Corte ha anche respinto l’eccezione di convalida tacita del contratto, ribadendo un principio fondamentale: la nullità per mancanza del contratto quadro non può essere sanata, nemmeno attraverso il comportamento concludente del risparmiatore che abbia richiesto riscatti parziali o totali. Si tratta di una nullità di protezione, posta a tutela di interessi indisponibili. 

La Corte ha rigettato integralmente l’appello della società e ha confermato:

  • la nullità della polizza per mancata stipula del contratto quadro previsto dall’art. 23 T.U.F.;
  • il diritto del risparmiatore alla restituzione integrale delle somme investite;
  • il riconoscimento degli accessori di legge (rivalutazione monetaria e interessi);
  • la condanna della società emittente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Le motivazioni della sentenza napoletana confermano sostanzialmente i principi già affermati dalla Corte di Sassari: quando la documentazione informativa non è chiara, completa ed equilibrata, e non permette al risparmiatore di valutare consapevolmente i rischi reali dell’investimento, sorge il diritto alla tutela giurisdizionale e al ristoro delle perdite subite.

 

Perché queste decisioni sono decisive per i consumatori.

Le due pronunce confermano un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato e coerente nel panorama della tutela del risparmio, definendo principi chiari e applicabili a migliaia di casi analoghi.

 

I principi giuridici affermati.

Le sentenze della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari e di Napoli hanno stabilito criteri interpretativi precisi per la qualificazione delle polizze unit-linked:

  • Prevalenza della sostanza sulla forma: la qualificazione del contratto non dipende dal “nomen iuris” (denominazione formale) attribuito dalle compagnie, ma dalla reale allocazione del rischio tra le parti. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dalle Corti, è necessario verificare “se il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato”;
  • Irrilevanza della maggiorazione simbolica: una maggiorazione dell’1% calcolata sul valore del fondo (e quindi azzerabile in caso di perdita totale) non integra un’effettiva assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore. Si tratta di un importo “del tutto irrisorio e trascurabile sotto un profilo puramente quantitativo”;
  • Applicabilità del T.U.F. indipendentemente dal canale distributivo: le norme di tutela previste dal Testo Unico della Finanza si applicano in ragione della natura del prodotto, non del soggetto che materialmente lo distribuisce. La tesi del “doppio binario” è stata definitivamente respinta;
  • Responsabilità diretta dell’emittente: la società che emette il prodotto finanziario non può sottrarsi alle proprie responsabilità invocando l’intervento di intermediari o broker, poiché è lei stessa che predispone la documentazione contrattuale e precontrattuale.

 

Gli obblighi informativi violati

Entrambe le sentenze hanno individuato violazioni gravi e convergenti degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.

Know Your Customer Rule (Conosci il tuo cliente)

Prima di proporre un investimento, l’intermediario deve acquisire informazioni approfondite su: esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio. La violazione di questo obbligo comporta anche la violazione del dovere di astensione: non si deve procedere con un investimento se non si è in possesso di tutte le informazioni necessarie.

Know Your Merchandise Rule (Conosci il tuo prodotto)

L’intermediario deve avere e fornire una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari offerti, con particolare riferimento a: natura e caratteristiche del prodotto, livello di rischio effettivo, meccanismi di funzionamento, possibili scenari di perdita del capitale.

Suitability Rule (Regola di adeguatezza)

L’intermediario deve astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate al profilo del cliente per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. Se decide comunque di procedere, deve informare preventivamente il cliente per iscritto delle ragioni di inadeguatezza e ottenere un ordine scritto esplicito.

 

I diritti riconosciuti ai risparmiatori.

Dalle due pronunce emerge con chiarezza un sistema di tutele concrete e azionabili:

  • Diritto alla completezza informativa: non è sufficiente la consegna di documentazione generica o di avvertenze standard. Le informazioni devono essere specifiche, complete, proporzionate alle competenze del destinatario e realmente comprensibili;
  • Diritto alla coerenza dell’investimento: il prodotto proposto deve essere coerente con il profilo finanziario, patrimoniale e di propensione al rischio del risparmiatore. Un investimento sproporzionato rispetto alle risorse economiche costituisce di per sé un indice di inadeguatezza;
  • Diritto al risarcimento integrale: in caso di violazione degli obblighi informativi, il risparmiatore ha diritto alla restituzione delle somme investite (dedotte eventuali somme già percepite), oltre agli accessori di legge (rivalutazione monetaria e interessi);
  • Nesso causale presunto: le Corti hanno riconosciuto che, in presenza di gravi carenze informative, “se l’intermediario si fosse astenuto dal dare corso all’operazione o avesse fornito tutte le informazioni necessarie”, il risparmiatore non avrebbe concluso l’investimento. Il nesso causale tra inadempimento e danno è quindi in re ipsa.

Questi principi rafforzano l’idea che la tutela del risparmio non riguarda solamente la fase esecutiva del contratto, ma soprattutto la fase precontrattuale e informativa, momento cruciale in cui il risparmiatore deve essere messo nelle condizioni di effettuare scelte consapevoli, ponderate e realmente informate.

Seguici sui social: