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di Stefano Chiodi

CTU e CTP in contenzioso bancario e finanziario

The article examines recent developments in banking litigation, highlighting the structural limits of defence strategies based exclusively on single-issue case-law trends—particularly those concerning A.B.I. standard-form guarantees and the standing of special purpose vehicles under Article 58 of the Italian Banking Act—when not supported by adequate technical analysis. It shows that merely asserting contractual pathologies such as usury, compound interest or indeterminate contractual terms does not satisfy the burden of proof and, where the principal objection is dismissed, exposes the debtor to the risk of full consolidation of the outstanding debt. In light of the established prohibition against exploratory court-appointed expert reports and the increasingly stringent technical submissions required by the courts, the article underscores the need for a preliminary expert assessment and a complete accounting reconstruction as indispensable conditions for effective legal protection.

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SOMMARIO: 1. Le difese monotematiche nei giudizi bancari: criticità strutturali e limiti probatori. – 2.  Il consolidato paradigma giurisprudenziale: l’inefficacia dell’approccio esplorativo. – 3. L’attualità ci offre un monito: i nodi irrisolti e il rinvio alle Sezioni Unite in tema di fideiussioni. – 4. Implicazioni strategiche per la difesa.

 

1. Le difese monotematiche nei giudizi bancari: criticità strutturali e limiti probatori.

Nell’ultimo biennio il contenzioso bancario ha sviluppato in modo considerevole due filoni giurisprudenziali le cui strategie difensive sono generalmente state fondate su tesi in punto di diritto strettamente afferenti alla patologia contestata: ci si riferisce nella fattispecie alla nullità delle fideiussioni conformi allo schema A.B.I. in relazione ai profili di violazione della normativa antitrust e alle cause relative a crediti ceduti ed alla conseguente legittimazione attiva delle società veicolo, cessionarie di crediti ai sensi dell’art. 58 T.U.B..

Tali filoni hanno prodotto una giurisprudenza molto spesso favorevole al Cliente bancario ma pur sempre contraddistinti da una significativa evoluzione: le tesi alla base delle contestazioni mosse sono state, talvolta, assunte come assi portanti dell’intera difesa, in assenza di una parallela e compiuta ricostruzione tecnica delle ulteriori patologie contrattuali riscontrate (o riscontrabili) nel rapporto.

In numerosi atti introduttivi si osserva, infatti, che profili come usura, anatocismo, indeterminatezza di tassi o condizioni economiche, errata quantificazione degli addebiti vengano evocati in forma assertiva o meramente ricognitiva, senza essere accompagnati da un adeguato impianto probatorio e senza una preliminare analisi forense del rapporto. La deduzione delle doglianze tecniche rimane così priva di quegli elementi minimi richiesti dall’onere della prova solitamente riassunti nella c.d. “perizia”: identificazione dei contratti, indicazione delle clausole rilevanti, quantificazione degli effetti economici e allegazione documentale coerente. Ne deriva un’impostazione difensiva caratterizzata da una forte asimmetria: approfondita sul piano giuridico-formale, ma carente nell’accertamento tecnico-contabile.

La conseguenza processuale è ormai consolidata: qualora il Giudice non accolga l’eccezione monotematica prescelta (nullità della fideiussione o contestazione della cessione del credito), l’assenza di un quadro tecnico probatorio impedisce l’esame effettivo delle ulteriori patologie del rapporto, con il rischio concreto che il debito venga confermato integralmente nonostante la possibile presenza di irregolarità rilevanti. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha più volte sottolineato come il dovere di rilevare d’ufficio alcune nullità non sostituisca l’onere della parte di allegare e provare, con rigore metodologico, i fatti costitutivi delle proprie eccezioni.

L’esperienza degli ultimi anni suggerisce pertanto che l’utilizzo isolato dei richiamati orientamenti giurisprudenziali non consente di costruire un sistema difensivo completo: il rispetto dei principi processuali impone l’affiancamento di un impianto tecnico preliminare, mediante il quale le doglianze economiche vengano accertate, quantificate e rese idonee a sostenere l’eventuale fase istruttoria. In mancanza, la difesa rischia di risultare strutturalmente inadeguata, con effetti pregiudizievoli sul piano sostanziale.

 

2. Il consolidato paradigma giurisprudenziale: l’inefficacia dell’approccio esplorativo.

La giurisprudenza di merito e di legittimità richiede un sempre maggiore rigore allegatorio e probatorio tale da rendere perigliosa e inopportuna qualsiasi difesa apodittica e “monotematica”, specialmente in presenza di eccezioni complesse e di pluralità di patologie contestabili: incombe il rischio di rigetto delle opposizioni per inammissibilità e conseguente consolidamento del titolo esecutivo a favore della banca o della società cessionaria.

Il perno della questione risiede nella netta esclusione della consulenza tecnica d’ufficio avente carattere esplorativo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 3086/2022, hanno ribadito che il giudice non può supplire alla carenza di allegazioni mediante C.T.U., poiché quest’ultima non può trasformarsi in uno strumento d’indagine volto a cercare prove che le parti non abbiano dedotto o documentato.

A questo principio di sistema si è conformata la Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza n. 3346 del 7 febbraio 2025, riaffermando che la C.T.U. “non può essere disposta per supplire all’onere probatorio” e che l’istanza ex art. 210 c.p.c. priva di specificità è inammissibile.

Si consolida così una linea netta: il giudizio non può essere utilizzato per esplorare, ma solo per verificare fatti già provati.

Su questo solco alcune sentenze di merito, tra le tante:

  • Corte d’Appello di Milano, Sentenza 13 marzo 2024 – Rigetto dell’appello del garante in materia di fideiussioni A.B.I.; la Corte ha precisato che la riproduzione del modello non basta, occorrendo dimostrare il nesso concreto tra lo schema vietato e il contratto sottoscritto.
  • Tribunale di Milano, Sentenza 18 gennaio 2024, n. 604 – Rigetto delle eccezioni di usura: è onere della parte indicare in modo preciso “modi, tempi e misura” del superamento del tasso soglia.
  • Tribunale di Marsala, Sentenza 2 aprile 2024, n. 315 – Opposizione a precetto dichiarata inammissibile per mancanza di specifica individuazione del contratto e delle clausole impugnate.
  • Tribunale di Pordenone, Sentenza 27 dicembre 2024, n. 753 – Dichiarata inammissibile la C.T.U. avente carattere esplorativo in mancanza di allegazioni sui fatti costitutivi del vizio denunciato.

L’insieme di tali pronunce evidenzia un orientamento ormai consolidato: la genericità difensiva non è più tollerata e la carenza documentale comporta l’inammissibilità dell’azione o dell’opposizione.

 

3. L’attualità ci offre un monito: i nodi irrisolti e il rinvio alle Sezioni Unite in tema di fideiussioni.

La criticità dell’approcciare una causa solo in punto di diritto e non anche avvalendosi di altre doglianze comprovate con rigore allegatorio da una “perizia” è confermato nell’attuale e profondo conflitto interpretativo che ha portato il Primo Presidente della Cassazione, con Decreto del 12 novembre 2025, a rimettere la questione delle fideiussioni ABI alle Sezioni Unite. L’intervento è richiesto proprio per dirimere i contrasti in ordine a: (i) se la mera riproduzione dello schema nullo sia sufficiente, (ii) se la nullità si applichi solo alle omnibus o anche alle specifiche, e (iii) quale sia l’atto (giudiziale o stragiudiziale) idoneo a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.. Tali quesiti, che investono di fatto le principali eccezioni difensive, mostrano quanto sia periglioso non preparare la prova, con rigore tecnico, anche su altre patologie del rapporto che altrimenti correrebbero il rischio di cristallizzarsi.

 

4. Implicazioni strategiche per la difesa.

L’esperienza degli ultimi anni mostra come la difesa priva di fondamento tecnico non solo risulti inefficace, ma contribuisca di fatto a consolidare il debito.

In un contesto processuale sempre più selettivo, la difesa tecnica preventiva – fondata su un’analisi documentale forense e su una ricostruzione contabile completa prima dell’instaurazione del giudizio – è diventata condizione essenziale di tutela.

Non basta reagire alla notifica di un decreto ingiuntivo: occorre costruire in anticipo la strategia probatoria, identificando contratti, clausole, flussi finanziari e anomalie con rigore scientifico. e corredandola fin da subito di una “perizia” e relativa Consulenza Tecnica di Parte, (C.T.P.) in osservanza dell’onere della prova.

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