1 min read

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 3 novembre 2025, n. 29026.

La Corte di Cassazione, Sez. I, rigetta il ricorso di un intermediario finanziario avverso la condanna al risarcimento del danno, in solido con il proprio consulente finanziario, per l’appropriazione indebita di somme del cliente. La pronuncia ribadisce e rafforza l’orientamento consolidato in tema di nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l’attività del preponente (art. 2049 c.c. in combinato disposto con l’art. 31, comma 3 del TUF). La Corte conferma che l’affidamento ingenerato nel cliente circa la riferibilità alla banca dell’attività del consulente costituisce l’elemento fondante di tale nesso, il quale non viene interrotto neanche dalla negligenza della banca nella vigilanza sul preposto né dalle modalità anomale di consegna della provvista, se non risulta un chiaro coinvolgimento o consapevole acquiescenza del danneggiato.

 

Il fatto.

La pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione proposto dall’Intermediario Finanziario avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la quale aveva riformato il giudizio di primo grado condannando la Banca, in solido con il Consulente Finanziario, al risarcimento di € 80.000,00 in favore del Cliente. La somma era stata indebitamente distratta dal Consulente, dopo averla percepita mediante sei bonifici bancari e quattro assegni bancari, dalla sua destinazione pattuita ad acquisto di prodotti finanziari. La Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità solidale della Banca in virtù del nesso di occasionalità necessaria. Tale nesso è stato desunto dall’indubbia attribuzione al professionista della qualifica di Consulente Finanziario dell’Intermediario e dalla circostanza che l’appropriazione era stata resa possibile dalla spendita di tale qualità, ingenerando nel Cliente un legittimo affidamento. Inoltre, la Corte d’Appello aveva osservato che la Banca aveva omesso di vigilare sull’operato del proprio Preposto.

 

Il principio del nesso di occasionalità necessaria.

Il primo motivo di ricorso dell’Intermediario lamentava la falsa applicazione degli artt. 2049 c.c. e 31, comma 3 del TUF, deducendo che il nesso di occasionalità necessaria dovesse ritenersi interrotto dalle modalità specifiche di appropriazione, quali l’uso delle credenziali personali di home banking del Cliente e l’emissione di assegni intestati al Consulente, in contrasto con la prassi operativa. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato il motivo, ribadendo un principio consolidato in tema di intermediazione finanziaria. La Banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni. Tale occasionalità sussiste in forza dell’affidamento che il Cliente ripone nel rapporto instaurato dalla Banca con il proprio Collaboratore. Questo nesso non viene meno per il solo fatto che il Preposto abbia agito per finalità estranee a quelle del Preponente. Il nesso si interrompe solo quando il Cliente possa chiaramente percepire che il Preposto agisce per finalità estranee a quelle del Preponente ovvero quando il Danneggiato è consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale o presta consapevole acquiescenza all’irregolare agire dello stesso. In relazione al caso specifico, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché la Corte d’Appello aveva già valutato le modalità di formazione della provvista (bonifici e assegni) e aveva chiaramente motivato come tale elemento non fosse sufficiente a interrompere il nesso di occasionalità necessaria. Il danno è stato ricondotto al comportamento del Consulente che si è avvalso dell’affidamento ingenerato dallo svolgimento dell’attività per conto della Banca. Il titolo di occasionalità necessaria è stato identificato nella qualifica del Consulente di Consulente Finanziario e nella sottoscrizione dei contratti su moduli intestati alla Banca. Inoltre, la Corte di Appello aveva escluso che potesse essere addebitata alcuna responsabilità, né esclusiva, né concorrente (ex art. 1227 c.c.), al Cliente. L’Intermediario aveva dedotto la mancata custodia dei codici di home banking e il mutamento negligente della condotta del Cliente sulla consegna dei mezzi di pagamento. La Cassazione ha ritenuto il terzo motivo di ricorso inammissibile, qualificando la censura come tesa a un nuovo scrutinio del materiale probatorio, riservato al giudice di merito, il quale aveva già escluso la sussistenza di un atteggiamento doloso o colposo del Cliente. La Corte d’Appello aveva infatti concluso che nessun elemento di anomalia idoneo a far scattare il dovere di vigilanza dell’investitore fosse stato dimostrato.

 

Conclusioni.

La pronuncia in commento si inserisce pienamente nel solco della giurisprudenza di legittimità che tutela il risparmiatore, ponendo a carico dell’Intermediario la responsabilità oggettiva per i fatti illeciti dei propri Preposti, in quanto l’attività illecita ha sfruttato la posizione di fiducia e l’organizzazione creata dal Preponente. La conferma della responsabilità della Banca, anche in presenza di una provvista gestita tramite canali parzialmente anomali (come gli assegni intestati al Consulente), rafforza l’obbligo di vigilanza dell’Intermediario e circoscrive in maniera restrittiva i casi in cui l’affidamento del Cliente possa ritenersi interrotto o colposamente concorsuale.

Seguici sui social: