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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 1° ottobre 2025, n. 26532.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con ordinanza n. 26532 dell’01.10.2025, la Corte di Cassazione si è espressa – tra l’altro – sull’applicazione dell’art. 117 TUB, comma 7, lettera a).

Per quanto d’interesse, il tema affrontato riguarda, in particolare, la corretta interpretazione del criterio di eterointegrazione disciplinato dall’art.117 TUB in riferimento ai rapporti di mutuo a tasso variabile, ma il principio non dovrebbe cambiare laddove si discorra di un rapporto bancario a tasso variabile diverso dal contratto di mutuo.

L’interrogativo cui dare risposta è se possa applicarsi, ai mutui a tasso variabile, il tasso sostitutivo emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto mantenendolo fisso per l’intera durata del rapporto.

Secondo la mutuataria ricorrente, “in caso di mutuo a tasso variabile il contratto (è) a formazione progressiva, onde il momento della sua «conclusione» non coinciderebbe con la sua stipulazione ma sarebbe riferibile alla scadenza dell’ultima rata, oppure alla scadenza di ogni singola rata. Perciò il CTU e la Corte d’appello e il CTU avrebbero errato nell’interpretazione del T.U.B. e nell’applicazione del tasso sostitutivo, giacché per epoca di conclusione del contratto doveva «singolarmente quella di maturazione di ogni singola rata»; con la conseguenza che il tasso variabile convenuto tra le parti, ove nullo, deve essere sostituito non con un tasso riferito all’originaria stipulazione del mutuo ma, via via, ad ogni singola rata con il tasso BOT favorevole ai cliente stabilito nei 12 mesi precedenti la maturazione della rata stessa”.

Secondo la Cassazione, “il motivo è infondato nella parte in cui deduce che erroneamente il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 comma 7 lett. a) TUB è stato individuato alla data di conclusione del contratto, anziché all’epoca riferibile all’ultima rata o ogni singola rata, giacché – come affermato dalla stessa ricorrente – la norma applicabile ratione temporis è nel senso che il tasso sostitutivo è quello dei 12 mesi precedenti «la conclusione del contratto», espressione legislativa inequivoca, di cui invoca una non meglio precisata interpretazione «estensiva»”.

Per la Corte, in sintesi, il criterio da impiegare – tasso fisso per l’intera durata del rapporto ovvero variato di tempo in tempo – dipende dalla norma ratione temporis vigente.

Al riguardo va osservato che l’art.117, comma 7 lettera a) del TUB è stato modificato dell’art.4 del d.lgs. n.141/2010 (entrato in vigore il 19.09.2010).

La versione previgente prevedeva l’applicazione del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali (o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, dunque mantenuti fissi secondo la prospettazione della Corte.

Unicamente con la modifica del 2010 è stata prevista l’applicazione dei tassi “emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”, prescrizione che introduce un criterio dinamico ma variabile unicamente in favore del mutuatario.

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