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Nota a TAR Lombardia, 21 ottobre 2025, n. 3348.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

“Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante” 

 

Al di là della disamina delle questioni più strettamente amministrative (che – come noto – trascendono le materie approfondite da questo Portale), la recentissima sentenza del TAR Lombardia si segnala per l’efficace stigmatizzazione del ricorso – ormai inflazionato – all’Intelligenza Artificiale nella redazione degli atti processuali.

Invero, il Collegio, dopo aver argomentato sui motivi del rigetto, ha disposto, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a., l’invio di copia del pronunciamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, dal  momento che «Nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti.».

Tale condotta, a giudizio del Tribunale amministrativo, costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, «in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.».

Peraltro, in sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha placidamente affermato di «aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati.».

Il Collegio ritiene che si tratti di una circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre, il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato.

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