Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha riaffermato il principio per cui «il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito»[1].
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2024, n. 21021.