Il Tribunale di Livorno, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare a tutela del consumatore. Il decreto ingiuntivo era stato emesso senza che fosse stato eseguito il controllo per l’accertamento delle clausole vessatorie. Sul punto, la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 9479/2023, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia Europea del 17.05.2022, ha imposto ai giudici della cognizione per la fase monitoria e ai giudici dell’esecuzione di procedere all’esame d’ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
In fase esecutiva il Giudice dell’esecuzione, fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul profilo di abusività delle clausole, dovrà controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
In presenza di tali clausole il giudice dovrà avvisare il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., entro 40 giorni, per fare accertare solo ed esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo.