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Nota a G.d.P. di Taranto, 09 luglio 2025, n. 1565.

Segnalazione a cura dell'Avv. Marco Masi.

«(…) secondo i principi che regolano la vita amministrativa dello Stato, la motivazione di un qualunque atto amministrativo e, soprattutto, di un provvedimento sanzionatorio, è requisito di validità dello stesso. Con esso la Pubblica Amministrazione rende palesi le ragioni per cui è stato adottato un certo provvedimento e consente al giudice il sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato… (…) la genericità del provvedimento impugnato ha comportato, altresì, una lesione del diritto di difesa del ricorrente non contenendo la specificazione analitica delle somme asseritamente dovute».

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Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice di Pace di Taranto il ricorrente, ex dipendente della Marina Militare di Taranto, aveva ricevuto l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione di Amministrazione della Marina Militare gli aveva intimato il pagamento di somme non dovute – a detta della P.A. resistente – in quanto erogategli senza averne diritto.

Proponeva, quindi, opposizione avverso tale ingiunzione di pagamento adducendo, tra le violazioni di legge denunciate, che la mancata indicazione del prospetto analitico – indicante la somma da incassare, gli interessi e le spese applicate – sostanziasse un evidente difetto di motivazione del provvedimento impugnato, tanto da renderlo annullabile.

Tale argomentazione ha convinto il giudice che, accogliendo l’opposizione, ha fatto richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale che ribadisce l’essenzialità, ai fini della sua validità, dell’allegazione da parte della P.A. di documentazione attestante in maniera analitica le ragioni per cui è stato adottato un determinato atto amministrativo.

Il quid novi della pronuncia è l’applicazione di simili principi ad un atto emanato dalla Marina Militare (che richiedeva a un ex dipendente la restituzione di somme asseritamente percepite senza averne titolo) e che, al pari di qualunque altro atto amministrativo, deve essere succintamente motivato sia in ordine alla sussistenza della violazione ivi dedotta che in ordine agli importi richiesti (e relativi criteri di calcolo) onde garantire l’esercizio consapevole del diritto di difesa dell’ingiunto.

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