Nota a App. Milano, Sez. I, 8 giugno 2025, n. 1633.
La vicenda trattata nella sentenza in commento prende le mosse da una controversia relativa alla richiesta di restituzione di somme pagate a titolo di interessi in virtù di clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero e, si segnala, perché offre l’occasione di fare il punto sulla dibattuta questione della validità (o meno) di dette previsioni contrattuali, che tanto ha animato la dottrina e creato contrasti giurisprudenziali.
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Il caso dedotto in lite.
I mutuatari hanno lamentato innanzi al Tribunale di Como, ex aliis, l’invalidità di quattro clausole contrattuali (relative al calcolo degli interessi, all’estinzione anticipata e alle modalità di conversione per la determinazione del nuovo piano di ammortamento) per violazione dell’art. 35, comma 1, cod. cons., contestando altresì la loro formulazione poco chiara e poco trasparente, dunque scarsamente comprensibile. Per l’effetto, hanno chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di interessi, previa declaratoria di nullità delle suddette disposizioni negoziali e della pattuizione del tasso di interesse per dedotta indeterminatezza.
Il tribunale di primo grado ha rigettato la domanda attorea escludendo che le suddette clausole contrattuali difettino di chiarezza ed intellegibilità ed escludendo che siano idonee a determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, sebbene inserite in un contratto del tipo “business to consumer” (come quello per cui è causa).
A tal ultimo proposito il giudice di prima cure sostiene che la cd. doppia indicizzazione tipica del contratto di mutuo in questione (soggetto ad una duplice variabile, ovvero alla variazione del tasso di interesse convenzionale e a quella del tasso di cambio svizzero/euro) si rivela idonea a generare un’alea contrattuale “bipartisan”, ossia posta carico di entrambe le parti contrattuali (in quanto comporta «un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la banca»), ed è valida.
Avverso tale pronuncia i mutuatari hanno proposto appello articolando ben sei motivi di doglianza e, tra questi, sono di particolare interesse (per quanto attinenti alla disciplina consumeristica) i motivi relativi alla vessatorietà delle clausole contrattuali (per violazione dell’art. 34 cod. cons.) ed al difetto di chiarezza e comprensibilità del documento informativo. A detta di parte appellante, tali profili di illegittimità del regolamento negoziale non sarebbero stati attentamente valutati dal giudice a quo facendo – così – malgoverno dei principi sanciti sul punto dal Garante in materia di antitrust[1] e dalla Suprema Corte[2].
La decisione in commento ed osservazioni critiche.
La Corte meneghina respinge l’appello confermando, integramente, la sentenza impugnata e segna un punto di svolta decisivo anche della giurisprudenza di merito che, allineandosi al recente revirement della Corte di Cassazione[3], essenzialmente fondato sui dictat del Consiglio di Stato[4], finisce per penalizzare ingiustamente il consumatore, con buona pace dei principi di consumer’s protection di ispirazione comunitaria[5].
Difatti, pur riconoscendo la validità di regole sedimentate e richiamate dalla sentenza n. 23655/2021 proprio riguardo la fattispecie del mutuo indicizzato al franco svizzero, il giudice di secondo grado ha escluso l’esistenza, nella vicenda in esame, di un regolamento contrattuale non trasparente, poco chiaro ed incomprensibile, tale da risultare affetto da nullità in tutto (o in parte).
Sottoponendo a vaglio critico le conclusioni cui perviene l’AGCM con il noto provvedimento n. 27214/2018, confermato da Tar Lazio nella sentenza n. 8845/2023 (citata da parte appellante a sostegno delle proprie argomentazioni), la Corte di merito ha quindi sentenziato che le clausole di previsione del tasso di interesse indicizzato al franco svizzero (art. 4) e quelle contenenti le modalità (e relative condizioni) per disporre la “conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all’euro” con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, non devono essere giudicate “presuntivamente” vessatorie (in violazione degli art. 33 e 35 cod. cons.), sol perché introducono un meccanismo complesso che non consente di far comprendere agevolmente la convenienza dell’affare al cd. contraente debole.
In altri termini, facendo richiamo alle conclusioni cui è recentemente pervenuto il Consiglio di Stato, per il giudice milanese non costituisce prova “privilegiata”[6] della carenza di chiarezza e di intellegibilità delle clausole in parola la circostanza che siano inserite in un contratto (di mutuo) stipulato tra consumatore (i.e. mutuatario) e professionista (i.e. banca) e del quale si discute in un giudizio civile, poiché spetta – sempre e comunque – al Giudice la valutazione concreta dell’illegittimità (e/o vessatorietà) delle predette disposizioni, dovendo ripudiare giudizi aprioristici basati sulle decisioni ispirate a pubblic enforcement (come quella, appunto, del Garante antitrust).
A parere della Corte non è dunque sufficiente, ai fini della declaratoria di nullità per vessatorietà di disposizioni contrattuali che prevedono, come nella fattispecie, la doppia indicizzazione del tassi di interesse, i criteri dei conguagli semestrali ed il meccanismo di estinzione anticipata, la circostanza che siano inserite in un negozio di cui è parte il consumatore, se non vi è un accertamento effettivo della scarsa comprensibilità delle stesse e della sussistenza di uno squilibrio tra diritti ed obblighi posti a carico di entrambe le parti.
La sentenza in commento afferma, pertanto, che si tratta di valutazioni – quello di accertamento della chiarezza ed intellegibilità della clausola e quello della abusività della stessa – che si muovono su piani distinti e che, richiamando quanto asserito da ultimo dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1580/2025, non necessariamente si riflettono l’uno sull’altro, in quanto una clausola “oscura” può non generare alcuno squilibrio negoziale tra i contraenti e quindi può essere valida.
Nel solco di tale (discutibile) orientamento, la Corte di merito ha escluso che la “doppia indicizzazione” prevista nel contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero (per cui è lite) possa generare un effettivo squilibrio tra diritti ed obblighi a danno del consumatore-mutuatario, quanto piuttosto un’alea contrattuale per entrambe le parti negoziali, nel senso che “l’apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero può determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la Banca”.
Tale conclusione, sostenuta dal giudice di primo grado e che richiama l’orientamento già espresso in altri precedenti della medesima Corte d’appello (e che vengono citati), si basa sulla considerazione che la chiarezza delle clausole contrattuali che attengono alla componente economica di un contratto (come quelle in esame) deve essere valutata (solo?) al momento della conclusione del contratto per aversi adesione consapevole, e prescinde dal fatto che le successive fluttuazioni del mercato finanziario e valutario (imprevedibili ed indipendenti dalla volontà delle parti negoziali) possano poi renderle “inique”.
In ossequio a tale impostazione, la Corte di merito conclude a favore dell’intellegibilità, sulla base della mera lettura del dato testuale, della clausola che prevede il meccanismo della doppia indicizzazione anche per i mutuatari sebbene poco esperti in materia finanziaria.
Ma una simile chiosa non tiene – immotivatamente – conto del fatto che nel lungo filone del contenzioso relativo ai mutui in valuta estera (su cui più volte è stata chiamata a pronunciarsi la giurisprudenza comunitaria), non è stato messo in discussione il meccanismo della doppia indicizzazione in parola (solo) nella sua sostanza e nel suo funzionamento quanto, piuttosto, il difetto di chiarezza con cui esso viene proposto ed applicato, “celando” – al di là del dato meramente testuale all’atto della predisposizione della clausola – previsioni che si rivelano successivamente sperequate a danno del consumatore.
D’altronde, se non vi fosse tale rischio, non avrebbe senso alcuno – ad esempio – la previsione (tuttora vigente) del rimedio dettato per la specifica ipotesi di finanziamenti denominati in valuta estera dall’art. 120 quaterdecies d.lgs. n 385 del 1993 che riconosce la facoltà di conversione allo scopo di proteggere il consumatore dagli effetti inaspettati dell’eccessive fluttuazioni di cambio, consentendo in qualunque momento la conversione in un’altra valuta, sia pure entro certi limiti e con certi accorgimenti.
Ad ogni modo il cambio di rotta delle corti di merito – che pure hanno riconosciuto a più riprese le anomalie delle clausole come quelle in esame – preoccupa perché sembrerebbe segnare un punto di non ritorno per ottenere giustizia.
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[1] Il riferimento è al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27214 del 13 giugno 2018, consultabile su www.agcom.it con cui l’Agcom, nell’esercizio dei suoi poteri di pubblic enforcement, ha valutato contrari ai principi della Direttiva 1993/13/CEE e agli artt. 33 ss. cod. cons. alcune clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera per difetto di chiarezza e di trasparenza, poiché non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione finanziaria e valutaria.
[2] Cfr. Cass. civ., 31 agosto 2021, n. 23655, in Foro it., 2021, I, 277 ss. Tante le pronunce di merito ed arbitrali che si inseriscono nel solco interpretativo segnato dalla S.C; tra queste v. ABF, Collegio di Napoli, 24 giugno 2022, n. 9802; ABF, Collegio di Milano, 4 ottobre 2023, n. 9517; ABF Collegio di Torino, 12 ottobre 2023, n. 9818, in www.dirittodelrisparmio.com, con nota di Pezzotta S., Mutuo indicizzato al franco svizzero: il Collegio torinese dell’ABF conferma l’abusività della clausola di doppia conversione in caso di estinzione anticipata.
[3] Il riferimento è a Cass. civ., 22 gennaio 2025, n. 1580, in Giust. civ. mass., 2025.
[4] Cons. Stato, 26 febbraio 2025, n. 1669, consultabile su www.dejure.it.
[5] Tra tutte, v. Corte di Giustizia UE, 30 aprile 2014, n. 26 in Diritto&Giustizia, 2014, 5 maggio, e Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, n. 51, in GiustiziaCivile.com, 29 agosto 2019, con nota di Tarantino G., Chiarezza e trasparenza nei contratti bancari: verba volant, scripta manent?, a mente delle quali «il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tale riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari».
[6] Il riferimento (critico) è alla sentenza n. 23655 del 2021 con cui la Suprema Corte ha attribuito al provvedimento Agcom n. 27214 del 2018 valore di prova privilegiata nel giudizio civile tra i mutuatari e la banca, con conseguente possibilità di ottenere, sulla base di tale provvedimento la nullità delle suddette clausole per difetto di chiarezza e trasparenza.
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