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Nota a Trib. Napoli, Sez. III, 30 giugno 2025, n. 6591.

Con la sentenza n. 6591/2025, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, interviene su una delle clausole più diffuse e controverse nei contratti di fideiussione omnibus: quella che esclude l’operatività del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., derogando alla decadenza del creditore.

Il giudice partenopeo, richiamando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato la nullità di tale clausola ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. t) del Codice del Consumo, poiché considerata vessatoria in assenza di una trattativa individuale e specifica.

 

1.  Fideiussioni standard e clausole predisposte.

La clausola oggetto di esame è ben nota nella prassi bancaria: si tratta della previsione con cui il garante rinuncia alla facoltà di eccepire la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., consentendo alla banca di escutere la garanzia anche oltre sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

Tale previsione, spesso inclusa nei contratti standard predisposti dagli istituti bancari (sulla scorta dello schema ABI del 2003), è stata ritenuta lecita per molti anni, in virtù dell’autonomia contrattuale delle parti.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è affermata una diversa impostazione: laddove il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, l’inserimento unilaterale di una clausola simile, senza che vi sia stata una reale trattativa, configura uno squilibrio significativo in contrasto con le norme di tutela del contraente debole.

 

2. Il caso: la clausola è nulla per il fideiussore-consumatore.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, uno dei fideiussori non aveva alcun ruolo operativo né partecipativo nella società garantita. Il giudice ha quindi riconosciuto la sua qualifica soggettiva di consumatore, applicando la disciplina di cui agli artt. 33 ss. del Codice del Consumo.

In tale contesto, la clausola che proroga l’obbligo del garante oltre il termine legale di sei mesi è stata dichiarata vessatoria e quindi nulla, per i seguenti motivi:

  1. comporta una limitazione alla facoltà del garante di opporre eccezioni (nello specifico, la decadenza del creditore);
  2. non è stata oggetto di trattativa individuale, come richiesto dall’art. 34, co. 5 del Codice del Consumo;
  3. attribuisce un vantaggio significativo alla banca, esonerandola dall’onere di agire tempestivamente.

 

3. Conseguenze pratiche della nullità.

È importante sottolineare che la nullità della clausola non ha comportato, nel caso in esame, l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria. La banca aveva infatti agito entro il termine legale di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ottenendo un decreto ingiuntivo.

Tuttavia, la decisione assume rilevanza pratica per tutti quei casi in cui le banche escutano la garanzia oltre il limite temporale previsto dall’art. 1957 c.c., confidando nella clausola derogatoria. In presenza di un fideiussore-consumatore, tale deroga non sarà opponibile, a meno che l’istituto non dimostri di aver negoziato individualmente quella specifica pattuizione.

La giurisprudenza richiama, sul punto, la necessità di una trattativa seria, individuale e documentata: non basta la doppia firma o l’approvazione formale ex art. 1341 c.c., né è sufficiente che la clausola appaia “standard” nei modelli diffusi. Occorre dimostrare l’effettivo confronto tra le parti sul contenuto di quella clausola.

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