Nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 2025, n. 16212.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione ha ad oggetto la possibilità di derogare all’art. 1891 c.c. In altri termini, i giudici di legittimità sono stati chiamati a valutare la legittimità o meno della clausola contenuta nelle condizioni generali di polizza con cui, in buona sostanza, veniva attribuito il diritto di richiedere l’indennizzo solo al contraente.
Dopo un breve excursus sugli orientamenti che nel corso del tempo si sono intervallati[1], i giudici di legittimità hanno ritenuto nulla la clausola del contratto di assicurazione che sottrae all’assicurato il diritto domandare all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo.
Orbene, se da un lato non c’è nulla che vieti all’assicurato di dare il proprio diritto all’indennizzo in pegno e/o a beneficio di terzi, dall’altro non è possibile prevedere tale diritto non sorga affatto. Se ciò dovesse avvenire, invero, il contratto potrebbe essere nullo ai sensi dell’art. 1895 c.c.
Tali principi restano immutati anche nel caso di assicurazione per conto altrui e nell’assicurazione per conto di chi spetta perché, anche in queste ipotesi l’assicurato è il soggetto titolare dell’interesse contrario all’avverarsi del rischio.
A escludere il diritto dell’assicurato a richiedere l’indennizzo non può soccorrere neppure l’argomento – speso da molti –, secondo cui l’art. 1891 c.c. è derogabile perché non ricompreso nell’art. 1932 c.c.
E difatti, l’art. 1932 c.c. non è prevede ipotesi tassative di nullità in ambito assicurativo ma prende in considerazione solo alcune previsioni di legge come, a titolo meramente esemplificativo, quelle che regolano il compimento di dichiarazioni contrattuali (artt. 1892, 1893 c.c., 1897 e 1898) o gli effetti del contratto del contratto nel tempo (artt. 1901 c.c.). Non sono, invece, richiamati l’art. 1882 c.c. e l’art. 1904 c.c., 1° comma c.c., la cui deroga significherebbe stipulare un contratto non riconducibile a una assicurazione contro i danni.
In conclusione, a parere della Suprema Corte di Cassazione, nell’assicurazione contro i danni per contro altrui è nulla la clausola contrattuale che attribuisca solo al contraente e non all’assicurato, il diritto di agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo.
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[1] In merito alla derogabilità o meno dell’art. 1891, 2° comma c.c., si sono contrapposti ben quattro diversi orientamenti: i) il primo orientamento ha ritenuto l’art. 1891, 2° comma c.c. derogabile solo perché non compreso nel novero di cui all’art. 1932 c.c.: ii) il secondo orientamento ha ritenuto che la clausola la quale neghi all’assicurato l’esercizio di azioni derivanti dalla polizza sarebbe nulla. Per tale ragione, essa dovrebbe essere interpretata nel senso che al contraente si riservato il diritto di gestione del sinistro. Secondo questa interpretazione, dunque, il diritto indennitario resta sempre in caso all’assicurato; iii) terzo orientamento non ha ritenuto condivisibile l’affermazione secondo la quale l’art. 1891, 2° comma c.c. sarebbe derogabile dalle parti osservando che il diritto a richiedere l’indennizzo può essere conferito al contraente solo in presenza di uno specifico mandato da parte dell’assicurato (unico avente diritto alla prestazione). In breve, affinché ciò avvenga l’assicurato deve dare il proprio consenso espresso a che il contraente eserciti i diritti nascenti dalla polizza; iv) il quarto orientamento, sorto sempre con riferimento all’ipotesi in cui il conduttore d’un immobili lo assicuri contro il rischio di incendio, ha ritenuto che il contraente fosse legittimato a richiedere l’indennizzo non in deroga all’art. 1891 c.c. bensì perché in un certo senso anche il contraente poteva essere considerato un “assicurato”.
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Senior Associate Lawyer at PG Legal.