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Con la recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Modena ha confermato la sospensione dell’efficacia esecutiva di sei cartelle di pagamento notificate da MCC ad una società e a due fideiussori, già oggetto di un provvedimento d’urgenza ottenuto inaudita altera parte.

 

La vicenda e le questioni giuridiche rilevanti.

All’origine della controversia vi era l’escussione di una garanzia pubblica rilasciata da MCC – Banca del Mezzogiorno S.p.A. a copertura di un finanziamento COVID. Tuttavia, la richiesta di escussione risultava proveniente non dal soggetto che aveva effettivamente erogato il finanziamento e stipulato la garanzia, bensì da un soggetto terzo, estraneo alla relazione contrattuale originaria.

Proprio su tale punto si è incentrata una delle questioni dirimenti sollevate con ricorso ex art. 615, co. 1 c.p.c., nella quale è stata eccepita l’assenza di legittimazione attiva del soggetto procedente. Il Tribunale ha accolto integralmente l’argomentazione, rilevando che:

«Non risulta fornita prova adeguata dell’effettiva cessione del credito oggetto dell’azione esecutiva. L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, limitato ad un’elencazione generica e priva di elementi identificativi certi, non consente di ritenere provata l’inclusione del credito azionato tra quelli ceduti».

Viene dunque riaffermato un principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la pubblicazione dell’avviso di cessione ai sensi dell’art. 58 TUB ha natura meramente dichiarativa, e non può surrogare l’onere della prova gravante sul cessionario circa la titolarità del credito azionato.

 

La decadenza dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.

Ulteriore punto determinante della pronuncia riguarda la verifica della tempestività dell’azione nei confronti dei fideiussori.

Le garanzie oggetto di causa contenevano una clausola espressa di decadenza, che imponeva alla banca di promuovere un’azione giudiziaria entro 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Nonostante tale termine fosse ampiamente decorso, la parte resistente riteneva di aver impedito la decadenza mediante la notifica della cartella di pagamento.

Il Tribunale ha correttamente escluso tale possibilità, chiarendo che:

«La cartella di pagamento costituisce atto di natura amministrativa, privo del requisito della giurisdizionalità. Pertanto, non è idonea ad interrompere un termine di decadenza previsto contrattualmente, che richiede, per sua natura, l’instaurazione di un contraddittorio giudiziale».

Questa presa di posizione assume particolare rilievo sistemico, poiché riconduce la decadenza contrattuale ad un ambito in cui la sola azione giudiziaria – e non quella meramente esecutiva o stragiudiziale – può interromperne il decorso. La notifica della cartella, pur comportando una pretesa formalizzata, non soddisfa il presupposto della “azione giudiziale” richiesta a pena di decadenza.

 

Le conseguenze operative e il consolidamento della tutela.

Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi motivi previsti dall’art. 615, co. 1 c.p.c., confermando la sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle.

La conferma del provvedimento d’urgenza ha prodotto effetti concreti di rilievo, tra cui:

  • la sospensione del preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati;
  • la sospensione dell’iscrizione ipotecaria su beni immobili dei fideiussori;
  • lo svincolo di un conto corrente sottoposto a pignoramento.

 

Considerazioni conclusive.

La pronuncia in commento si distingue per la chiarezza con cui riafferma alcuni principi centrali nel diritto dell’esecuzione e delle garanzie personali. In particolare:

  1. Il soggetto che agisce in via esecutiva su un credito oggetto di cessione ha l’onere di dimostrarne la titolarità in modo puntuale e documentato, non essendo sufficiente un generico avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
  2. Il termine di decadenza per agire contro il fideiussore deve essere interrotto da un atto giudiziale, e non da un atto amministrativo quale la cartella di pagamento.

Si tratta di principi che offrono un utile punto di riferimento in un contesto in cui l’uso strumentale delle garanzie pubbliche e delle cessioni massive di credito rischia di comprimere indebitamente le garanzie difensive del debitore e del garante.

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