Nota a App. Venezia, Sez. Impr., 21 maggio 2025, n. 1846.
Con la sentenza n. 1846/2025 pubblicata il 21/05/2025 la Corte d’Appello di Venezia, Sezione specializzata in materia d’impresa, ha confermato la procedibilità delle azioni di accertamento negativo nei confronti di un istituto bancario posto in liquidazione coatta amministrativa.
La fattispecie, ormai nota, riguarda le azioni giudiziarie proposte dai clienti per far dichiarare l’invalidità delle linee di credito concesse dall’istituto a supporto dell’acquisto di titoli di propria emissione in violazione delle condizioni prescritte dall’art. 2358 cod. civ. (le c.d. operazioni “baciate”).
La sentenza in commento affronta anche numerose altre questioni rilevanti, che andiamo ad illustrare di seguito.
Procedibilità delle azioni non debt sensitive.
La prima questione rilevante a cui la Corte si è trovata di fronte riguarda la corretta interpretazione da darsi all’art. 83, co. 3 TUB, il cui tenore letterale ([1]) sembrerebbe precludere qualsiasi tipo di azione nei confronti di un’impresa bancaria posta in liquidazione coatta.
La Corte veneta, confermando il proprio indirizzo che ormai va consolidandosi, ha ritenuto che “L’art. 83, co. 3, del T.U.B. dev’essere interpretato conformemente al disposto dell’art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie (c.d. azioni “debt sensitive”), esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell’apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno.”
La ratio sottesa all’art. 52 della vecchia legge fallimentare (oggi art. 151 d.lgs. n. 14/2019), che porta a far ritenere l’improcedibilità soltanto per le cause di condanna e per quelle funzionali alla insinuazione di un credito al passivo, risulterebbe pertanto comune ad ogni forma di concorso fra creditori e assurgerebbe a principio generale ([2]).
Invero, sostiene la Corte veneta, “è incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l’ultima parte del 19 richiamato terzo comma dell’art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell’impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all’autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.”
Ciò che porta a questa conclusione è un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 83 TUB ([3]), una interpretazione necessaria per evitare disparità di trattamento poco giustificabili.
Invero, prosegue la Corte, “la tesi per cui le azioni che non riguardano il passivo dell’impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere liberamente esercitate davanti all’autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone in evidente contrasto con l’art. 3 e con l’art. 24, primo comma, della Costituzione.”
Mentre, infatti, “la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa”, per contro, “resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l’accertamento dei crediti nei confronti dell’impresa insolvente e non anche l’accertamento dei crediti dell’impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l’appunto, l’accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l’accertamento di invalidità negoziali”.
In questo senso, per la Corte, depone anche il richiamo compiuto dallo stesso art. 83 TUB alle disposizioni degli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all’esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto.
Un richiamo che, per la Corte, caratterizza fattispecie da ordinare “secondo la logica concorsuale”, la cui inclusione espressa nell’art. 83 TUB “significa logicamente che la disciplina dell’improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell’improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti”.
- In conclusione, per la Corte veneta, “L’improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all’accertamento di un credito verso l’impresa in liquidazione, che ‘incidono’, cioè, sull’accertamento del ‘passivo’, anche qualora si tratti di domande costitutive, o di accertamento che vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all’accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso”.
- Rimangono, per contro, “escluse dalle regole dell’accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura fallimentare o della liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.”.
Compensazione e nullità.
Interessante quanto afferma la Corte in merito alle conseguenze concrete della pronuncia di invalidità dell’intera operazione “baciata”.
Per la Corte, “l’accertamento negativo del credito della banca non presuppone alcuna compensazione” fra pretesa dell’istituto al rimborso del finanziamento erogato e pretesa del cliente alla restituzione degli importi investiti, perché “il venire meno del debito è la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell’intera operazione oggetto di causa.”
Perciò, “una volta travolto l’acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni (ovvero le eventuali obbligazioni convertibili) apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.”.
Rinnovo del fido e collegamento.
Interessante, altresì, quanto ritenuto dalla Corte con riguardo all’estensione del collegamento negoziale all’atto di rinnovo del fido su cui si basava l’originaria assistenza finanziaria.
Nel caso in esame, l’originaria linea di credito concessa al cliente per la sottoscrizione delle azioni giunse a scadenza prima del termine discusso fra le parti per il loro riacquisto da parte dell’istituto emittente.
A fronte delle rimostranze del cliente la banca, allora, deliberò velocemente la concessione, a condizioni di favore, di una nuova linea di credito di pari ammontare, la cui erogazione in concreto andò ad estinguere l’esposizione precedente.
In causa la banca eccepì che questa seconda linea di credito, erogata a due anni di distanza dall’acquisto delle azioni, non poteva ritenersi a questo collegata.
La Corte ha però ritenuto, a fronte degli indici di fatto forniti dal cliente (tempi della delibera di rinnovo, condizioni di favore dell’erogazione, coincidenza dell’importo, rimborso di quota parte degli oneri finanziari e deposizioni testimoniali), che nulla osti a “ravvisare il collegamento laddove si possa ritenere che nelle intenzioni delle parti anche questo secondo finanziamento fosse collegato all’operazione complessiva di acquisto di azioni e dovesse fungere da ponte in attesa che la banca procedesse al promesso riacquisto dei titoli.”
Più in particolare, per la Corte “nulla osta a ravvisare un collegamento negoziale anche con riguardo a un atto di molto successivo, quando tale atto condivida la medesima causa in concreto illecita che caratterizzava il finanziamento precedente.”.
Applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari.
La Corte d’appello di Venezia conferma, inoltre, il proprio indirizzo secondo cui la disposizione dell’art. 2358 c.c. trova applicazione anche alle banche popolari.
“Non vi sono ragioni di incompatibilità”, afferma la Corte, “tra le disposizioni dell’art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l’esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l’effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.”
Più in particolare, “il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie stabilito dall’art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell’effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l’acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l’acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.”.
Violazione dell’art. 2358 c.c.
Infine, la Corte ha confermato la statuizione di primo grado che aveva ritenuto la violazione dell’art. 2358 c.c.
“Anche nella versione della norma novellata dal D.L.gs n. 142/2008”, afferma la Corte, “in assenza delle condizioni previste, l’art. 2358 c.c. continua a porre un divieto che comporta, ai sensi dell’art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l’eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.”
In concreto si tratta di invalidità “per violazione di norma imperativa”, che comporta, in ragione del collegamento negoziale, “la nullità dell’operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca.”.
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[1] Art. 83, co. 3 TUB: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
[2] L’art. 51 l.fall. (oggi art. 150 d.lgs. n. 14/2019), richiamato anche dall’art. 201 stessa legge in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria (oggi art. 304 d.lgs. n. 14/2019), pone la regola dell’improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari. Nella procedura fallimentare e nella liquidazione ordinaria l’improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito (sia in via di mero accertamento che di condanna) viene ricavata invece dagli artt. 52 e 208 l.fall. (oggi artt. 151 e 309 d.lgs. n. 14/2019), che riservano allo speciale rito dell’insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore (per questo gli artt. 52 e 208 l.fall. vengono solitamente considerati complementare alla disposizione dell’art. 51).
[3] Come è noto, l’onere di cercare un’interpretazione conforme a Costituzione da parte del giudice rimettente è divenuto, nel tempo, un filtro di ammissibilità della stessa questione di legittimità costituzionale. “Secondo il più recente orientamento di questa Corte in tema di interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione (cosiddetta interpretazione conforme), è sufficiente che il giudice rimettente l’abbia plausibilmente esclusa anche sol perché «improbabile o difficile»; in tale evenienza la questione deve essere scrutinata nel merito dalla Corte stessa (ex multis, sentenze n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017)” (così, ad es., Corte Costituzionale, 13/11/2020, n.237).
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