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Nota a Trib. Nola, Sez. II, 16 maggio 2025.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Con il decreto del 15 maggio 2025, il Tribunale di Nola conferma l’attualità e la funzionalità delle misure protettive richieste nell’ambito della composizione negoziata, evidenziando i criteri di ammissibilità e proporzionalità alla luce del progetto di risanamento e del parere dell’esperto. Vengono confermate le misure tipiche ex art. 18 CCII, mentre si esclude la possibilità di inibire azioni monitorie o segnalazioni alla Centrale Rischi, per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori. Centrale il ruolo dell’esperto nella verifica della coerenza e sostenibilità del piano, nonché nell’orientamento del giudice verso la tutela dell’interesse pubblico al risanamento.



Il contenuto del provvedimento e il suo rilievo sistemico.

Con decreto del 15 maggio 2025 (RG n. 877/2025), il Tribunale di Nola – II sezione civile, dott.ssa Rosa Paduano – ha accolto parzialmente l’istanza di conferma delle misure protettive richiesta da una PMI operante nel settore della produzione di macchine professionali per caffè e beverage, nell’ambito della composizione negoziata ex artt. 18 e 19 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII).

Il provvedimento si segnala per almeno tre motivi:

– la puntuale delimitazione del perimetro delle misure protettive concedibili,

– la valorizzazione del ruolo dell’esperto,

– l’equilibrato bilanciamento tra tutela dell’impresa e diritti dei creditori, in coerenza con il principio dell’equo contemperamento degli interessi.



Il piano e il ruolo dell’esperto.

L’impresa richiedente aveva depositato un progetto di piano di risanamento articolato su più fronti: razionalizzazione dei costi, vendita di immobili non strumentali, transazioni fiscali con falcidia fino al 70%, accordi a saldo e stralcio con i creditori finanziari e rafforzamento commerciale, specie sui mercati esteri.

L’esperto indipendente, ha attestato la sostenibilità economico-finanziaria della proposta, evidenziando:

– la capacità di generare un flusso stabile (€ 5.000/mese) a fronte di impegni mensili pari a circa € 4.800;

– la coerenza del piano con i dati contabili e previsionali;

– la maggiore convenienza della continuità rispetto all’alternativa liquidatoria (recupero stimato <10%).

Il giudice, richiamando la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena, 3.12.2022; Trib. Roma, 3.7.2024), ha sottolineato che non è richiesto un piano definitivo, ma è sufficiente un progetto serio, sostenuto da analisi ragionevoli e funzionale alla prosecuzione delle trattative.


Le misure confermate e quelle escluse.

Il Tribunale ha confermato le misure protettive tipiche, ai sensi dell’art. 18 CCII, per un periodo di 120 giorni, tra cui:

– il divieto di azioni esecutive e cautelari;

– il divieto di revoca unilaterale di contratti per crediti anteriori;

– la sospensione delle decadenze e prescrizioni;

– il blocco delle istanze di liquidazione giudiziale.

Ha invece rigettato le misure atipiche relative a:

– il divieto di proporre azioni monitorie e di escutere garanzie;

– l’inibizione alla segnalazione in Centrale Rischi.

In particolare, il giudice ha chiarito che: La misura del divieto di azioni monitorie comporta una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori, mentre la segnalazione a sofferenza, pur negativa, è conseguenza della crisi pubblicamente dichiarata e non impedisce la prosecuzione delle trattative. Inoltre, la segnalazione costituisce elemento essenziale di trasparenza informativa per l’intero sistema”.


Sul contraddittorio e l’estensione erga omnes.

Il Tribunale ha poi confermato un principio di particolare rilievo pratico: non è necessaria la vocatio in ius di tutti i creditori, ai fini dell’efficacia erga omnes delle misure protettive, qualora sia assicurata la pubblicazione nel Registro delle Imprese e la comunicazione individuale.

Il diritto di intervento può comunque essere esercitato dai creditori tramite opposizione ex art. 19, co. 6 e 7 CCII, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e della proporzionalità.


Conclusioni operative.

La pronuncia del Tribunale di Nola conferma che l’accesso alle misure protettive nella composizione negoziata non richiede una blindatura del piano, ma un progetto ragionevole, sorretto da elementi oggettivi e dal supporto dell’esperto.

La conferma delle sole misure proporzionate, l’esclusione delle cautele ultronee e l’affermazione del primato della trasparenza (anche a costo di segnalazioni negative), testimoniano un orientamento maturo, orientato al risanamento ma attento all’equilibrio del sistema.

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