Nota a Trib. Nola, Sez. II, 20 febbraio 2025.
Il Tribunale di Nola ha deciso sulla richiesta di apertura della procedura familiare di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 65 e 66 CCII e sulla richiesta di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII.
1. Unicità della procedura familiare (art. 66 CCII)
– È stato ribadito che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso alla liquidazione controllata, se conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune.
– Tuttavia, la giurisprudenza (Tribunale di Bari, 08/10/2023) ha chiarito che non si può cumulare nella stessa istanza una domanda di liquidazione controllata e una richiesta di esdebitazione per l’incapiente.
2. Attrazione della liquidazione anche per l’incapiente
– Il Tribunale ha inizialmente sollevato dubbi sulla compatibilità tra la liquidazione controllata familiare e la richiesta di esdebitazione dell’incapiente.
– Alla luce del correttivo ter (D.Lgs. 136/2024), si è affermato che la domanda familiare può essere presentata anche se uno dei membri è incapiente, purché almeno uno degli altri abbia i requisiti per la liquidazione controllata.
3. Effetti della liquidazione controllata
– Dichiarata aperta la liquidazione controllata per entrambe le ricorrenti con la **sospensione delle azioni esecutive pendenti (artt. 270 e 150 CCII).
– Nomina di un liquidatore** e fissazione degli adempimenti relativi all’inventario, alla gestione dei beni e alla redazione del programma di liquidazione (artt. 270 e 273 CCII).
Liquidazione attrattiva e inclusiva per l’incapiente
Il provvedimento del Tribunale di Nola evidenzia una liquidazione attrattiva e inclusiva in base alle modifiche introdotte dal correttivo ter.
La domanda è stata proposta inizialmente con due istanze separate: una per la liquidazione controllata e una per l’esdebitazione dell’incapiente.
Tuttavia, il Tribunale, seguendo l’orientamento restrittivo sulla procedura familiare unica, ha richiesto alle istanti di uniformarsi alla normativa e di optare per un’unica procedura, che ha comportato la rinuncia alla domanda di esdebitazione autonoma.
L’incapienza non è stata un ostacolo all’accesso alla procedura familiare, proprio grazie al correttivo ter, che ha reso più flessibili i requisiti di accesso, consentendo una gestione unitaria anche nei casi di incapacità patrimoniale di uno dei membri.
Conclusioni
Il Tribunale di Nola ha confermato la possibilità di liquidazione attrattiva anche per l’incapiente, purché il nucleo familiare presenti un progetto unitario.
Il correttivo ter ha permesso un’interpretazione più inclusiva della procedura, consentendo l’accesso anche in presenza di soggetti privi di beni liquidi rilevanti.
Il principio chiave resta la gestione unitaria della crisi familiare, evitando la sovrapposizione di procedure e garantendo una liquidazione più efficace.
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