In un recente caso sottoposta al Tribunale di Brescia, una risparmiatrice ha ottenuto un pronunciamento favorevole riguardo alla controversia con la propria Banca, avente a oggetto una serie di operazioni di investimento relative ad azioni MPS, che le avevano causato una pesante perdita economica.
L’investitrice aveva acquistato i titoli azionari Monte dei Paschi di Siena tramite la sua banca intermediaria. Avendo rilevato una serie di criticità, quali la non conformità del contratto-quadro e dei singoli ordini di acquisto per carenza del requisito della forma scritta e per omessa indicazione della facoltà di recesso, la cliente aveva deciso di adire il Tribunale bresciano.
Ebbene, nel caso di contratto redatto su più fogli, ai fini della validità di quest’ultimo è sufficiente la sottoscrizione dell’ultimo di essi; pur tuttavia, quando ne è espressamente richiesta copia, l’esemplare dovrebbe essere prodotto integralmente dalla banca, circostanza non è avvenuta in questo specifico caso.
Difatti, a seguito di una richiesta formale, la Banca aveva prodotto solamente alcune pagine, tralasciandone altre, compiendo così una grave inadempienza. Non si può sostenere che le sole pagine sottoscritte siano idonee a ritenere validamente concluso il contratto formale di negoziazione titoli.
La pacifica produzione parziale (di 4 pagine su 31) impedisce di ricostruire il tenore dell’accordo raggiunto dalle parti e la formalità del contratto impedisce di far riferimento a clausole contrattuali contenute al di fuori del documento sottoscritto. I documenti non sottoscritti non hanno nessuna validità probatoria.
Il giudice bresciano ha concordato con le osservazioni attoree, condannando la banca al risarcimento dei danni, pari a euro 33.958,51.