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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2024, n. 29229.

Massima redazionale

L’art. 166 c.a.p., opera sul piano della delimitazione dell’oggetto della copertura assicurativa, prevede che le clausole, contenenti oneri a carico del contraente, devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza, la cui assenza comporta, a carico della compagnia assicurativa, l’onere di provare la conoscenza della stessa da parte dell’assicurato e la sua consapevole accettazione ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c.

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