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Nota a ACF, 5 dicembre 2024, n. 7745.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia oggetto di odierna disamina affronta un aspetto particolare della disciplina in materia di obblighi informativi attivi, nell’ambito della sottoscrizione, in regime di consulenza, di quattro polizze multi-opzione e di un certificate.

Nel dettaglio, il Ricorrente ha sottoscritto, tra il 2020 e il 2022, su raccomandazione del consulente finanziario dell’Intermediario odierno resistente, quattro polizze multi-opzione, al fine di soddisfare esigenze di pianificazione successoria, data l’avanzata età (89 anni), e un certificate, lamentando la carenza di sufficienti informazioni sui prodotti medesimi, che gli hanno causato un’ingente perdita rispetto al capitale originariamente investito.

Con riferimento all’assolvimento degli obblighi informativi attivi, l’Arbitro ha accertato una mancata osservanza, in concreto, degli obblighi in parola, nonostante il formale rispetto della normativa di settore e la presenza di una copiosa documentazione versata in atti contenente la dichiarazione sottoscritta dal Ricorrente di presa visione e consegna della documentazione informativa.

In effetti, ad avviso del Collegio, non c’è stata un’effettiva consegna, all’odierno Ricorrente, della documentazione informativa prescritta, dal momento che la medesima sarebbe avvenuta attraverso il rilascio di documenti in modalità non cartacea.

Dall’esame dei verbali di consulenza relativi alle polizze e al certificate, è emersa la presenza di una clausola in cui era precisato che, in caso di sottoscrizione elettronica del verbale di consulenza effettuata in filiale o fuori sede, la consegna dei KID e della restante documentazione informativa sarebbe avvenuta in modalità non cartacea, «secondo le condizioni che regolano l’utilizzo della firma su tablet […] pattuite con la Banca, ovvero secondo le modalità previste dal Contratto Quadro Titoli».

Con riferimento al contenuto della clausola di cui sopra, il Collegio ha dunque contestato all’Intermediario la mancanza di indicazioni da cui rinvenire tale specifica documentazione, all’interno del sito internet dell’Intermediario o dell’area online riservata al cliente.

In tale occasione, l’Arbitro ha così avuto modo di ribadire che il cliente deve essere sempre messo nella condizione di scegliere la modalità (cartacea e non) di messa a disposizione delle informazioni, che deve essere adeguata al contesto, anche ambientale, di conclusione dell’operazione.

Nel caso in esame, invece, la modalità non cartacea di messa a disposizione delle informazioni era legata alla firma in modalità digitale e il Ricorrente, già quasi novantenne, non ha avuto alcuna possibilità di scegliere il supporto (cartaceo o non cartaceo) da cui attingere le informazioni necessarie sui prodotti oggetto di investimento.

In conclusione, l’Arbitro ha accertato la responsabilità dell’Intermediario per inadempimento degli obblighi informativi, dovuto, nello specifico, alla mancata precisazione delle modalità di consegna dei KID.

In definitiva, secondo l’Arbitro, in casi simili, l’Intermediario non può dirsi esonerato dall’onere di provare la specifica modalità non cartacea con cui l’informazione viene concretamente messa a disposizione dell’investitore, e neppure dall’onere di dare contezza del contenuto delle informazioni effettivamente rese disponibili all’atto dell’investimento[1].

 

 

 

 

 

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[1] Ex multis, ACF, 16 aprile 2024, n. 7300.

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