Nota a Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30542.
Un debitore ha proposto ricorso per cassazione contro un decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. La proposta, depositata il 12 maggio 2022, era stata considerata non conforme ai requisiti previsti dalla legge. Il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il decreto di inammissibilità.
Motivi d’impugnazione.
Il ricorrente ha fondato il ricorso su tre motivazioni principali:
-violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 3/2012: Secondo il ricorrente, una volta fissata l’udienza ex art. 10, il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti indicati all’art. 7.
-errore nell’applicazione degli artt. 7, 8 e 12 della legge n. 3/2012: Il ricorrente contestava che il giudice avesse applicato in modo errato i criteri per l’ammissione, confondendo i requisiti richiesti per l’accordo di ristrutturazione e per il piano del consumatore, soprattutto in relazione alla percentuale di pagamento dei crediti.
-violazione degli articoli 2741 e 2778 del codice civile: Lamentava che non fosse stato rispettato l’ordine legittimo dei privilegi e delle priorità nel soddisfacimento dei crediti erariali.
Principio giuridico
La Corte di Cassazione ha riaffermato la distinzione tra provvedimenti decisori e non decisori nel contesto delle procedure di sovraindebitamento:
-Provvedimenti non decisori: Si tratta di decisioni che dichiarano l’inammissibilità di una proposta senza entrare nel merito dei diritti soggettivi contrapposti. Tali provvedimenti non hanno carattere di definitività né di decisorietà, in quanto non precludono la possibilità di presentare una nuova proposta.
-Provvedimenti decisori: Questi provvedimenti incidono in modo stabile e definitivo sui diritti soggettivi delle parti, come nel caso di un’omologazione o del suo diniego. Essi sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. poiché idonei a formare un giudicato sostanziale.
Motivi del rigetto.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che il decreto impugnato non aveva carattere decisorio. Nella fattispecie, il Tribunale si era limitato a dichiarare inammissibile la proposta, senza decidere su diritti soggettivi contrapposti. Questo tipo di provvedimento non è definitivo né suscettibile di impugnazione straordinaria.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la possibilità di ripresentare una nuova proposta, conforme ai requisiti normativi, esclude la formazione di un giudicato. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Le novità del “Correttivo Ter” (D.lgs. 136/2024):
Il Decreto Legislativo 136/2024 ha introdotto rilevanti modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in tema di dichiarazione di inammissibilità
Reclamo contro l’inammissibilità: Il decreto chiarisce che un provvedimento che dichiara l’inammissibilità di una proposta può essere reclamato dinanzi al tribunale ( in formazione collegiale), fornendo maggiore tutela al debitore.
Rafforzamento dei requisiti di ammissibilità: Il Correttivo Ter ha precisato le condizioni per l’ammissibilità delle proposte, riducendo il rischio di decisioni discrezionali.
Tutela dell’equilibrio patrimoniale: Le modifiche rafforzano la necessità di dimostrare la fattibilità economica delle proposte, soprattutto in relazione alla soddisfazione dei creditori privilegiati.
Queste novità mirano a ridurre incertezze interpretative e garantire un equilibrio tra i diritti dei creditori e la possibilità del debitore di accedere a strumenti di risanamento.
Conclusioni.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30542/2024 sottolinea l’importanza della distinzione tra provvedimenti decisori e non decisori nelle procedure di sovraindebitamento, influenzando le modalità di ricorso. Le innovazioni introdotte dal D.lgs. 136/2024 rappresentano un significativo passo avanti nella regolamentazione di queste procedure, fornendo maggiore certezza del diritto e strumenti di tutela per le parti coinvolte.
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Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it