Con sentenza 549/2024 del 27 luglio 2024, il Tribunale di Fermo ha negato valore di titolo esecutivo al mutuo fondiario a stato avanzamento lavori.
In particolare, il Tribunale, aderendo alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che: «il contratto di mutuo, ove rispetti i requisiti delineati dall’articolo 474 può costituire un valido titolo esecutivo idoneo a fondare l’esercizio dell’azione esecutiva. Essendo il mutuo un contratto reale, ai fini del perfezionamento, è necessario verificare che si sia prodotta la “traditio” del bene. Quest’ultimo requisito in un contesto di progressiva dematerializzazione dei valori immobiliari è da intendersi secondo la giurisprudenza ormai consolidata non esclusivamente quale consegna materiale ma anche quale trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutuate (Cass. 12 ottobre 1992 n 11116; Cass. Civ. 3 gennaio 2011 numero 14).
Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della “traditio” nel caso in cui il mutuante crei un’autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando nello stesso contratto di mutuo le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti, nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (in tal senso cassazione civile 34116/ 2023). Applicando tali principi al caso di specie, dall’esame dell’atto di mutuo non risulta l’atto di erogazione e quietanza della somma e non risultano, neppure, depositati atti di erogazione parziale/definitiva stipulati per atto pubblico con la dichiarazione della mutuataria di aver ricevuto la somma oggetto del contratto. Parte opposta, a fronte della specifica contestazione dell’opponente circa la mancanza di prova dell’erogazione della somma, non ha depositato nè l’atto di frazionamento, nè l’atto definitivo con quietanza onde consentire l’accertamento dell’erogazione, né tali atti sono stati richiamati in sede di atto di precetto il quale si è fondato unicamente sul contratto condizionato di mutuo in cui non è presente alcuna attestazione di contestuale erogazione della somma. Per tali motivi l’atto di precetto non risulta fondato su idoneo titolo esecutivo e ne va dichiarata la nullità.».