In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA (E – ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007 – non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, atteso che il termine di 90 giorni – in mancanza di esplicite sanzioni previste dalla normativa – è meramente statistico.
Questo, in sintesi, quanto recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19309/2024, con cui i Giudici di legittimità hanno riconfermato quanto già precedentemente espresso con la sentenza 7657/2024, con cui si è avuto, per la prima volta, un sostanziale cambio di orientamento.
In precedenza, difatti, la Cassazione (vedasi ordinanza n. 34151/2022) aveva affermato che il termine per la comunicazione all’ENEA fosse perentorio, come tale determinando la perdita del diritto alla detrazione.
A differenza di quanto accade nella diversa ipotesi della mancata comunicazione preventiva al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del d.m. n. 41/1998 – nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto”.
La Cassazione, quindi, negli ultimi mesi ha sostanzialmente riformato un orientamento costante, mediante un’interpretazione autentica dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007, che non prevede alcuna sanzione (sul piano della fruizione del beneficio) in caso di omessa o tardiva comunicazione all’ENEA.
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