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Nota a Trib. Gela, 11 luglio 2024.

Nel caso di specie, l’impresa individuale aveva depositato un’istanza di proroga, ex art. 19, comma 5, CCII, delle misure già concesse con l’ordinanza ex art. 19, comma 4, CCII, unitamente all’accettazione dell’esperto nominato nella procedura di composizione negoziata della crisi, ex artt. 12 ss. CCII, aveva depositato il proprio parere, ex art. 19, comma 5, CCII, in senso favorevole alla proroga. Un creditore chiedeva il rigetto dell’istanza.

Ebbene, trattandosi di istanza di natura cautelare, previo rinvio dell’art. 19, comma 7, CCII, agli artt. 669-bis ss. c.p.c., ai fini del suo accoglimento si richiede la sussistenza congiunta sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora, tenendo conto delle peculiarità della procedura di composizione di composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 12 ss. CCII, per cui:

  • ai fini del fumus, si richiede ex 12, comma 1, CCII, che l’impresa ricorrente si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e che risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”;
  • ai fini del periculum, si richiede ex 19, comma 4, CCII, interpretato a contrario, il pericolo che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare il buon esito delle trattative condotte dal debitore con i creditori, mediante l’ausilio dell’esperto.

Nella fattispecie, sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora continuano a sussistere, nei termini già accertati con l’ordinanza ex art. 19, comma 4, CCII, in quanto la proroga richiesta dal ricorrente risulta funzionale a condurre a termine le trattative con i creditori, tenuto conto in particolare che, come dedotto nel parere favorevole dell’esperto, “la complessità delle operazioni da espletare (vendita dell’immobile e reperimento di altra finanza esterna al fine di poter offrire un pronto pagamento), necessiterà ulteriore tempo” e che “nel frattempo, l’andamento economico dell’impresa è in leggero miglioramento, pertanto non pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma semmai in aiuto, in quanto può contribuire all’accumulo di capitale da offrire ai creditori in sofferenza.