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Nota a ABF, Collegio di Milano, 29 marzo 2024, n. 3958.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia presa in esame affronta il tema del diritto di credito alla restituzione del valore nominale del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali della serie S.

Più nel dettaglio, il Ricorrente, in relazione al rimborso di buoni fruttiferi postali di cui era titolare ha domandato la corretta liquidazione degli interessi maturati dal ventunesimo anno al tasso del 9%, come indicato sul retro dei buoni postali, anziché al tasso dello 0,5%, com’è avvenuto nel caso di specie.

Il Collegio, nel rigettare la richiesta del Ricorrente, ha riscontrato innanzitutto che i rendimenti e la serie dei buoni fruttiferi postali, sui quali risultava apposto un timbro con i rendimenti della serie R fino al ventesimo anno, sono stati modificati a penna con i rendimenti della serie S fino al ventesimo anno, con un tasso massimo del 9% e che lo storico dei tassi della serie S prevedeva un rendimento dell’ultimo decennio pari allo 0,5% in regime semplice.

Il Collegio ha poi rilevato che l’appartenenza del titolo alla Serie S e la validità delle annotazioni apposte a mano non sono state contestate dal Ricorrente e che, al contrario, la sua domanda, volta al riconoscimento per l’ultimo decennio del tasso massimo raggiunto del 9%, come annotato a mano, le presupponeva.

In aggiunta a tale considerazione, il Collegio ha anche riscontrato che tali buoni non presentavano alcun errore di emissione, dal momento che il Decreto Ministeriale di emissione della Serie S non richiede, per poter utilizzare i moduli della precedente Serie R per l’emissione di buoni della successiva Serie S, l’apposizione sui primi di alcuna timbratura modificativa dei tassi, rendendo così valida l’annotazione a mano dei tassi effettuata.

In materia di buoni fruttiferi postali, con riguardo ai rendimenti relativi al periodo compreso tra il ventunesimo anno solare e l’effettiva riscossione del buono, il Collegio ha richiamato la posizione espressa sul punto dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile e l’orientamento dei Collegi ABF relativo all’applicabilità ai buoni fruttiferi postali della serie Q/P dei tassi della Serie “Q” indicati nelle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986, anziché dei rendimenti della Serie P, come risultanti dalla stampigliatura originaria presente sul retro dei titoli.

Il Collegio ha anche richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento[1] secondo cui “Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzanti i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all’art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria”.

In conclusione, con riferimento ai buoni della Serie S sottoscritti su modulistica della precedente serie R, il Collegio ha ritenuto di applicare lo stesso orientamento previsto per i buoni della serie Q/P, pur in assenza di una timbratura per la nuova Serie, non prevista dal D.M istitutivo della Serie “S”, dal momento che il Ricorrente era consapevole di aver sottoscritto un buono della Serie S che riportava quei determinati tassi a mano sul retro (il cui importo, già incassato, non è stato contestato).

 

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 26.09.2023, n. 9321.

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