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Nota a ABF, Collegio di Torino, 28 febbraio 2024, n. 2628.

di Luca De Laurentiis

Praticante avvocato

In questa decisione, l’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato in tema di cessione del credito e SAL (Stato Avanzamento Lavori).

Nel dettaglio, la parte ricorrente ha riferito che, dopo l’esito di colloqui informativi con il proprio private banker, avviava una pratica di cessione dei crediti di imposta connessi sia al bonus ristrutturazione 50% e al superbonus 110%, ricevendo le credenziali per accedere alla piattaforma gestita dalla società di consulenza partner della banca. Dopo aver seguito le istruzioni apriva “progetto” di “sola cessione”, tipologia “a SAL”, e ne completava il caricamento documentale relativo al primo SAL; dopodiché, la stessa società partner informava del termine ultimo per il caricamento. Al personale dell’intermediario resistente, il ricorrente, allarmato, chiedeva delucidazioni e rappresentava già dia ver provveduto al caricamento del primo SAL, e che non poteva procedere al caricamento del secondo perché ne mancavo le asseverazioni, considerando ancora i lavori in corso e i tempi “tecnici”. Durante il caricamento della documentazione relativa al 2° SAL dopo la scadenza, previa rassicurazione del personale dell’istituto, parte ricorrente si è accorta che la piattaforma non consentiva il caricamento, ed è stato edotto circa la pratica “risultava essere monofase” e di rivolgersi al gestore; al che il ricorrente segnalava come una pratica SAL non potesse che essere “multifase”. L’intermediario adduceva un errore formale, impegnandosi a risolvere il problema con al società partner; tuttavia, l’errore non veniva risolto e si comunicava al ricorrente che la pratica doveva considerarsi “monofase”, con relativa presentazione di una nuova pratica sulla piattaforma, la quale non è stata possibile, poiché, nel mentre, è stata inibita temporaneamente la possibilità di censire nuove pratiche, finanziate o di sola cessione. Aggiunge la parte ricorrente che trasmetteva una PEC di contestazione all’intermediario, chiedendo l’acquisto del credito fiscale entro un termine stabilito, o entro la stessa data di disporne il rifiuto formale sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrata, così da poterne disporne altrimenti.

Nel ritenere scorretta la condotta dell0intermediario, il ricorrente ne chiedeva di accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale, con l’obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al mancato buon fine della pratica di cessione dei crediti, per via dell’informazioni carenti, erronee e fuorvianti fornite sia dalla banca che dalla sua società partner. E chiedeva, anche, di accertare che la banca medesima fosse responsabili della violazione di obblighi di correttezza e buona fede nella gestione della pratica e di un comportamento non chiaro che è stato protratto per mesi, che ha determinato perdite di tempo e di chances di cessioni dei crediti ad altri soggetti, oltre che importanti stati di stress.

Al contrario, attraverso controdeduzioni, l’intermediario ha resistito rappresentando che la banca ha messo a disposizione della clientela il foglio illustrativo della piattaforma della società partner. Inoltre, l’intermediario ha segnalato che il ricorrente ha confermato come l’operazione di ristrutturazione fosse autofinanziata e che prevedeva la sola cessione; la banca avrebbe poi acquistato i crediti solo una volta venuti a esistenza, quindi solo quando eseguiti e pagati, sempre previa verifica, affidata alla società partner, della sussistenza di tutti gli elementi necessari secondo la normativa, al quale sarebbe dovuta seguire la sottoscrizione da parte della banca dell’atto di cessione. Inoltre, la stessa resistente sostiene che occorreva aprire un progetto autonomo per ogni singolo SAL, se l’apertura della pratica risultava “a SAL” e non “a fine lavori” nel caso in cui la cessione sia senza finanziamento e qualora la pratica inserita in procedura indica l’ammontare complessivo del credito. E dalla documentazione messa a disposizione, per l’intermediario risultava in modo chiaro la natura monofase delle pratiche caricate sulla piattaforma e la totale assenza di impegno in capo alla stessa banca di procedere ad acquisire ulteriori crediti poiché sarebbe stato impossibile peraltro prevedere la situazione della capienza del cassetto fiscale in una data futura ed eventuale. Vieppiù, la richiesta di crediti generata dal c.d. “Decreto Rilancio”, ha visto che la banca saturasse il proprio cassetto fiscale, ed è stata, di conseguenza, tenuta a sospendere le pratiche di compensazione, come anche comunicato alla clientela tramite informativa pubblicitaria sulla piattaforma della società partner (comunicazione presa a visione da parte del cliente/ricorrente).   

Nel merito, preliminarmente, avendo parte resistente sollevato un’eccezione preliminare/pregiudiziale riguardo l’inammissibilità della contestazione del ricorrente riguardo la mancata formalizzazione, da parte dell’intermediario, dei rifiuti di procedere al censimento nella piattaforma dell’AdE (Agenzie delle Entrate) della pratica di cessione relativa al 2° SAL, formulata , tra l’altro, in maniera non tempestiva dalla parte ricorrente, poiché non erano ancora decaduto il termine di sessanta giorni minimi tra reclamo e ricorso previsto dalle disposizione dell’ABF, il Collegio adito si è dovuto pronunciare su tale questione.

Nel respingere tali eccezioni, lo stesso collegio ha rilevato come parte ricorrente abbia contestata la correttezza e trasparenza della condotta della banca resistente, e ha posto rilievo circa la documentazione precontrattuale e contrattuale dell’operazione.

Dunque, l’ABF Torino ha ritenuto adeguato il reclamo del ricorrente, come indicato dalle Disposizione ABF[1], e come ha già avuto modo di chiarire[2], perché “il collegio è chiamato in via preliminare ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso […] non proceduto da idoneo reclamo. […] Posto che le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» prevedono il necessario esperimento del reclamo rispetto alla proposizione del ricorso all’ABF; prevedono  […] «il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo[3] il quale costituisce una […] condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF[4]» rileva […] la nota è inviata all’ufficio reclami dell’intermediario, che si è difeso compiutamente […] motivando approfonditamente e richiamando disposizione di legge e la giurisprudenza a sostegno della propria posizione. […] poiché la funzione del reclamo è […] di mettere l’intermediario nelle condizioni di comprendere le doglianze del cliente e, nel caso, proporre una soluzione al fine di addivenire ad una composizione stragiudiziale della controversia, […] ritiene il collegio di procedere con l’esame del merito del ricorso”.

Oltremodo, neanche si può essere d’accordo, statuisce il collegio di Torino, con l’inammissibilità delle domande perché di tipo consulenziale nel caso di specie, poiché parte ricorrente ha insistito per il mero accoglimento delle istanze risarcitorie, senza formulare nuove domande al medesmo.

Nella delibazione vera e propria del merito, giova ricordare come il contratto di cessione recasse specifiche disposizione in ordine alla c.d. opzione a SAL, secondo la quale il versamento delle relative tranches era subordinato al perfezionamento della cessione.

Dunque, il Collegio ABF torinese ha ritenuto non accoglibile il ricorso, poiché, nel ritenere non sussistente l’obbligo di procedere all’acquisto del credito in capo ad un intermediario, richiama le motivazione già espresse[5] secondo le quali   “con riferimento […] al presunto inadempimento dell’intermediario nell’esecuzione del contratto di cessione, concernente una mancata accettazione del credito relativo al secondo SAL, per la presunta illegittimità del carattere “monofasico” della cessione stand alone, tale inadempimento non trova […] minimo riscontro né dalla documentazione contrattuale, né dall’interlocuzione precontrattuale, trattandosi […] di questione riconducibile alla discrezionalità riconosciuta all’intermediario nella cessione del credito, insindacabile. Quindi, il comportamento dell’intermediario risulta legittimo e rispondente al principio di diligenza e correttezza nell’esecuzione del rapporto contrattuale”.

Allo stesso tempo, il medesimo collegio ha ritenuto non fondata la domanda concernente l’accertamento dei canoni di correttezza e buona fede, con il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Infatti, già con una precedente decisione[6] si è voluto evidenziare i principi che si intendono anche applicare al caso di specie: “dall’analisi della documentazione si evince che il contratta […] faceva espresso riferimento agli importi del credito di imposta maturato a seguito del pagamento del SAL1. Non constano in atti pattuizioni relative alla cessione tra le parti di futuri crediti fiscali e […] deve essere respinta la domanda della ricorrente (ndr, del ricorrente in questo caso) in merito all’accertamento dell’inclusione nell’oggetto del contratto della cessione dei crediti fiscali che sarebbero maturati al pagamento dei successivi SAL. Tuttavia, la documentazione informativa fornita […] dalla banca non è esente da una certa ambiguità, che questo Collegio ritiene di dover stigmatizzare. Da un lato parrebbe indicare che ogni SAL richieda l’apertura di una pratica sulla piattaforma […] Dall’altro lato, il manuale utente sembra lasciare intendere la possibilità di procedere a nuove operazioni di cessione nell’àmbito della stessa pratica, attraverso l’inserimento di ulteriori SAL”.

Occorre quindi che all’intermediario si formuli un monito all’impiego di un linguaggio oscuro e sviante della documentazione fornita in fase precontrattuale. Si deve specificare che la banca è tenuta ad osservare gli standard di chiarezza nei rapporti con i clienti e i doveri generali di buona fede di cui all’art. 1337 c.c., rispondendo ai sensi dell’art. 1228 c.c., anche dell’inosservanza dell’ausiliario. Non sussiste, infatti, nessun automatismo, tra la richiesta di cessione del credito fiscale e concessione dell’affidamento per anticipazione del credito fiscale (id est, la cessione) da parte degli intermediari, che hanno la facoltà, tramite le norme tributarie, di decidere in merito al perfezionamento o meno delle operazioni di cessione. Tuttavia, giova ribadire che la mancata o anche insufficiente informativa ed assistenza d parte dello stesso intermediario potrebbe effettivamente aver impedito al cliente di attivarsi in maniera diversa ai fini dell’eventuale ottenimento di una cessione dalla società partner, ovvero da altro intermediario. Laddove adeguatamente provato, potrebbe comunque configurare il c.d. danno da perdita di chance, che si può definire come quel pregiudizio derivante non da una semplice aspettativa di fatto, ma dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato la cui realizzazione è, fin dall’origine, incerta[7].

Per ciò che concerne i danni patrimoniali subiti, che parte ricorrente individua in : a)nelle spese inutilmente sostenute per la pratica non adnata a buon fine e per le prestazioni professionali della società; b) alla perdita di chance, dal momento che il mancato storno del credito in attesa di accettazione gli avrebbe impedito di rivolgersi ad altri soggetti, in relazione a sub a) il collegio ha rilevato che non vi sono atti che evidenzino trattative o contatto con terzi soggetti disponibili potenzialmente alla cessione del credito. Infatti, le spese di assistenza professionale per la gestione della pratica sono state assunte a “rischio” del ricorrente, attese le univoche disposizioni dell’intermediario, sia per l’ordine della scadenza oltre le quali la cessione non sarebbe stata più approvata, e sia in ragione della discrezionalità più assoluta nell’accettare una singola operazione di cessione.

Ancora, in relazione al sub b), per ottenere il risarcimento per la perdita di chance non è necessario che l’avente diritto offra la prova del sicuro conseguimento dell’utilità finale che ha perso, ma  indispensabile che fornisca dimostrazione degli elementi che avrebbero messo quest’ultimo in condizione di poter realizzare il vantaggio; infatti, il livello di probabilità del pieno conseguimento va ad incidere sul danno da risarcire: tuttavia, nel caso di specie nulla è stato fatto in tal senso, neppure di natura probabilistica. Vieppiù, l’assenza di elementi non permette neanche una liquidazione in via equitativa, a parere del Collegio, come richiesto dal ricorrente nelle repliche, poiché l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c., deve presupporre che sia provata una esistenza di danni risarcibili, e risulti anche impossibili obiettivamente o particolarmente difficile provare il danno[8].

Infine, riguardo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa di stress, disagio e perdita di tempo, il collegio torinese ha richiamato i principi giuridici ai quali se è pur vero che ogni vulnus arrecato “ad un valore costituzionalmente tutelato può dar luogo ad un danno non patrimoniale che va valutato ed accertato sotto il doppio aspetto risarcibile” sia della sofferenza morale che della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali in precedenza esplicitate dal danneggiato, sono oggetto di un risarcimento esclusivamente in presenza di uno sconvolgimento esistenziale, non dal mero sconvolgimento dell’agenda, o di una perdita di abitudini o riti propri della quotidianità. Nella fattispecie, il disagio avvertito da parte ricorrente configura un inconveniente che ha dato luogo esclusivamente a un fastidio non idoneo ad assurgere ad un pregiudizio risarcibile, poiché trattavasi di semplici disagi, disappunti, ansie e violazioni del diritto alla tranquillità che non assurgono ad un diritto non patrimoniale risarcibile.

 

 

 

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[1] Nello specifico, Disposizione ABF, Sez. VI, § 1.

[2] Cfr. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 11591/2022.

[3] Cfr. nota1.

[4] Cfr. ABF, collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013.

[5] Cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 5112/2023.

[6] Cfr. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 4966/2023.

[7] Cfr. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 3518/2023; ABF, Collegio di Torino, decisione n. 9642/2022.

[8] Cfr. Cass. civ., n. 6329/2019.

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