Crisi d’impresa ed insolvenza: i poteri di custodia sono tipici anche degli strumenti normativi
Con provvedimento del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi in materia di crisi d’impresa, evidenziava un’impostazione già nota alla previgente disciplina[1] [1] in tema di misure cautelari.
Come ribadito nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d’ora in poi denominato CCII), le misure cautelari non solo garantiscono il patrimonio aziendale del debitore dalle azioni individuali dei creditori, ma consentono anche all’impresa di operare in via provvisoria e conservativa, al fine di poter proseguire la sua attività.
Nello specifico, l’art. 54 del CCII legittima la nomina di un custode con poteri amministrativi in seguito all’emissione di un provvedimento di sequestro dei beni, dell’intero patrimonio o dell’azienda, in funzione conservativa dell’azienda ed a tutela dei creditori.
Il Tribunale di Bologna evidenziava che tale impostazione era confermata sia nell’art. 118 del CCII che nell’art. 65 c.p.c.
In primo luogo, l’interpretazione estensiva deriva dall’art. 118 commi 5 e 6, del CCII, che si applica alle proposte concorrenti di concordato, nel caso in cui vengano segnalati ritardi od omissioni del debitore – impeditivi del concordato omologato – prevedendo la possibilità di chiedere ed ottenere, l’annullamento dell’organo amministrativo e, in caso di società, la nomina di un commissario giudiziale. In tale caso, il Tribunale determina la durata della nomina ed i poteri dell’amministratore, che possono essere particolarmente ampi.
A ciò si aggiunge che, l’art. 65 c.p.c., nel definire i compiti del custode quale “assistente del giudice” stabilisce che “se la legge non dispone diversamente, la conservazione e la gestione delle cose sequestrate o confiscate sono affidate al custode”.
Di conseguenza, da ciò si evince non solo una funzione conservativa della custodia, ma anche una funzione dinamico-amministrativa. Il custode, infatti, possiede tutti i poteri amministrativi – ordinari e speciali – illimitati, nonché poteri di gestione.
La misura cautelare richiesta nel caso di specie (la nomina di un custode giudiziario dei beni dell’azienda e del patrimonio dell’imprenditore), pur essendo espressamente prevista dall’art. 54 CCII, rivela una natura “atipica”. Una volta disposto il sequestro, il Tribunale attribuisce al custode poteri di straordinaria amministrazione del patrimonio e dell’impresa, nonché il potere di vigilanza sull’attività di gestione ordinaria dell’organo amministrativo.
Inoltre, il custode ha l’obbligo di riferire – senza indugio – al Tribunale di qualsiasi atto compiuto senza il preventivo consenso dell’organo amministrativo, anche in forma segregata, che possa pregiudicare la garanzia patrimoniale e comunque senza il preventivo consenso dell’organo amministrativo.
In conclusione, al custode sono attribuiti poteri amministrativi e di controllo, oltre al potere di ottenere tutti i conti e i documenti della società, al potere di accedere alle banche dati secondo le modalità previste dagli artt. 155quater, 155quinquies e 155sexies disp. att. c.p.c. e di estrarre copia degli stessi e l’obbligo di riferire periodicamente al Tribunale sulle attività di conservazione e vigilanza.
_______________________________________________________
[1] Cfr. art. 15, comma 8, del RD 267/42.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it