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Nota a Trib. Verona, 22 gennaio 2024.

di Beatrice Capoccia

Legal Asset Manager

Nel silenzio della legge circa la forma che deve rivestire la comunicazione di revoca (o sospensione) degli affidamenti da parte della banca ex art. 16, co. 5 CCII, il Tribunale di Verona ha ritenuto con recente pronuncia che la stessa debba rivestire necessariamente la forma scritta. Rileva, inoltre, che la forma scritta debba essere adottata anche al di là dell’ipotesi esplicitamente prevista dalla norma (la quale, in particolare, consente la revoca o la sospensione degli affidamenti “se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale”) e, dunque, anche nell’eventualità in cui, come accaduto nel caso di specie, la banca abbia fatto valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale. 

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