In data 29 gennaio 2024 l’ESMA ha posto in consultazione due documenti recanti proposte di linee guida sulla reverse solicitation e sulla classificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-assets Regulation – “MiCAR”).
In particolare, con riferimento alla reverse solicitation, l’ESMA ribadisce[1] che la fornitura di servizi o attività per le cripto-attività da parte di un’impresa di un paese terzo nei confronti di un cliente stabilito o residente nell’Unione è strettamente limitata ai casi in cui tale servizio o tale attività sono avviati su iniziativa esclusiva del cliente stesso (c.d. “reverse solicitation”). In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 61 del MiCAR, non si applica il requisito di autorizzazione previsto dal Regolamento medesimo. Tale circostanza deve essere intesa come eccezionale e di limitata applicazione, in considerazione del rischio che essa venga sfruttata per finalità elusive della normativa.
Le linee guida in oggetto intendono fornire maggiore chiarezza alle autorità nazionali competenti e ai partecipanti al mercato, in particolare alle imprese di paesi terzi, sulle limitate ipotesi in cui l’offerta o la fornitura di servizi o di attività per le cripto-attività a clienti stabiliti o residenti nell’Unione si considera avviata su iniziativa esclusiva del cliente stesso.
Con riferimento, invece, alla classificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari l’ESMA parte dall’assunto che i diversi approcci al recepimento nazionale della MiFID nei vari Stati membri fanno sì che nell’Unione non esista un’applicazione comune della definizione di “strumento finanziario”. Ciò potrebbe avere conseguenze pratiche anche nell’applicazione del MiCAR. Le linee guida intendono, pertanto, fornire maggiore chiarezza alle autorità nazionali competenti e ai partecipanti al mercato in merito alla delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione del MiCAR e della MiFID II, garantendo approcci coerenti a livello nazionale in merito a quali cripto-asset debbano essere considerati strumenti finanziari e quindi soggetti ai quadri normativi settoriali e in particolare alla MiFID II. La pubblicazione della versione finale di tali linee guida è prevista entro il 30 dicembre 2024.
Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è fissato al 29 aprile 2024.
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[1] Si veda anche lo statement dell’ESMA del 17 ottobre 2023, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-encourages-preparations-smooth-transition-mica