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Nota a CGUE, 21 dicembre 2023, C-333/21.

Massima redazionale

Con la sentenza pubblicata in data odierna, 21 dicembre 2023, nella causa C-333/21, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rilevando, in via preliminare, come l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali tra club e il conseguente sfruttamento diritti connessi siano da ritenersi attività economiche, queste devono essere assoggettate alle regole della concorrenza (sebbene l’esercizio economico dello sport presenti alcune peculiarità, quali l’esistenza di associazioni dotate di determinati poteri di regolamentazione e controllo e il potere di farlo imporre sanzioni).

Ciò posto, le norme che conferiscono a FIFA e UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali competizioni sono tali da restringere la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e telespettatori nell’Unione europea.
Dal momento che, allo stato, mancano criteri idonei ad assicurare la sussistenza di trasparenza, proporzione e non discriminazione, nell’azione, i poteri di FIFA e UEFA possono concretizzare un abuso di una posizione dominante.

Inoltre, data la loro natura arbitraria, le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni devono essere ritenute  restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

In definitiva, la CGUE ha dichiarato che:

1. Articolo 102 TFUE

dev’essere interpretato nel senso che l’adozione e l’attuazione di norme da parte di federazioni che si occupano di calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche connesse all’organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l’istituzione, sul territorio dell’Unione, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un’impresa terza, e il controllo della partecipazione delle società e dei calciatori professionistici a una siffatta competizione, a pena di sanzioni, in assenza di un quadro per tali diverse competenze che preveda criteri sostanziali e modalità procedurali idonee a garantirne la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità, costituisce un abuso di posizione dominante.

2. Articolo 101, paragrafo 1, TFUE

dev’essere interpretato nel senso che l’adozione e l’attuazione, direttamente o tramite le federazioni calcistiche nazionali aderenti, di norme da parte di federazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente varie attività economiche connesse all’organizzazione di competizioni, subordinando alla loro previa approvazione l’istituzione, nel territorio dell’Unione, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un’impresa terza, e controllando la partecipazione delle società e dei calciatori professionistici a tale competizione, a pena di sanzioni, qualora non esista un quadro per tali diverse competenze che preveda criteri sostanziali e modalità procedurali idonei a garantirne la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità, costituisce una decisione di un’associazione di imprese avente per oggetto l’impedimento della concorrenza.

3. Articolo 101, paragrafo 3, e articolo 102 TFUE

dev’essere interpretato nel senso che una normativa in forza della quale le federazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche connesse all’organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa approvazione l’istituzione, sul territorio dell’Unione, di competizioni calcistiche interclub da parte di un’impresa terza, e controllano la partecipazione di società e calciatori professionistici a tali competizioni, a pena di sanzioni, possono beneficiare di un’esenzione dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerati giustificati ai sensi dell’articolo 102 TFUE solo se è dimostrato, mediante argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni richieste a tal fine sono soddisfatte.

4. Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che

– non ostano a norme stabilite da associazioni che si occupano di calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche connesse all’organizzazione di competizioni, in quanto designano tali associazioni come titolari originarie di tutti i diritti derivanti dalle competizioni soggette alla loro «giurisdizione», mentre tali norme si applicano solo alle competizioni organizzate da tali associazioni, ad esclusione di quelli che potrebbero essere organizzati da enti o imprese terzi;

– osta a una siffatta normativa nella parte in cui conferisce alle medesime associazioni una competenza esclusiva in materia di commercializzazione dei diritti di cui trattasi, a meno che non sia dimostrato, con argomenti e prove convincenti, che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste affinché tale normativa possa beneficiare, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, di un’esenzione dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed essere considerata giustificata ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

5. Articolo 56 TFUE

dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa con la quale le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo e che esercitano parallelamente diverse attività economiche connesse all’organizzazione di competizioni subordinano alla loro previa autorizzazione l’istituzione, sul territorio dell’Unione, di competizioni calcistiche interclub da parte di un’impresa terza e controllano la partecipazione di società e calciatori professionistici a tali competizioni, a pena di sanzioni, qualora non esista un quadro per tali norme che preveda criteri sostanziali e modalità procedurali idonee a garantirne la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità.

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