Nel solco della giurisprudenza di legittimità sul punto[1], per la Corte d’Appello di Milano i soggetti che costituiscono il trust (disponente, trustee e beneficiario) non possono coincidere, in quanto il trust istituisce in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a vantaggio del beneficiario e che, di conseguenza, ove tali figure coincidano, la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena.
Ne segue che tale tipologia di trust deve ritenersi affetta da nullità, in quanto priva di uno degli elementi costitutivi, secondo quanto previsto dall’art. 2 della citata Convenzione dell’Aja[2], secondo cui “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: a. i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; b. i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; c. il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. (…) il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust“.
Precisa la Corte territoriale che il disponente potrà mantenere, secondo quanto previsto dalla norma, alcune prerogative, ma non potrà mai coincidere con la figura del trustee e con il beneficiario, pena il totale snaturamento dell’istituto e la conseguente nullità dello stesso.
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[1] Cfr. Cass. Civ. n. 25478/2015; Cass. Civ. n. 10105/2014; Cass. Civ. n. 28363/2011.
[2] Cfr. Cass. Civ. n. 12718/2017.