L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pronuncia in tema di ricorso, che ha ad oggetto la risoluzione di un contratto di prestito finalizzato contro la Banca convenuta.
Si considera in diritto che l’art. 9 delle condizioni generali del contratto di prestito finalizzato prevede testualmente che: “In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 del codice civile (cioè che l’inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del consumatore). La risoluzione del Contratto di credito comporta l’obbligo del Finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
Inoltre, non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al Finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il Finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Fornitore stesso. I diritti previsti dalla legge (art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario) possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il Finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal Contratto di credito”.
Ciò detto, il Collegio, accertato l’inadempimento del fornitore nei sensi e per gli effetti di legge, accertato il diritto dei ricorrenti alla risoluzione del contratto di credito, accoglie il ricorso, condannando l’intermediario a rimborsare ai ricorrenti le rate già pagate, nonché ogni altro onere applicato, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo sino alla data dell’effettivo soddisfo.