Nota a Trib. Fermo, 18 agosto 2023.
Con l’ordinanza del 18.08.2023, Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Fermo, nell’accogliere un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha dichiarato l’inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del terzo datore, in forza di un atto di concessione di ipoteca volontaria sottoscritto a garanzia del pagamento di debiti maturati in relazione a rapporti di apertura di credito in conto corrente. In particolare il Giudice nell’ordinanza con cui ha sospeso l’esecuzione ha evidenziato che «L’atto di concessione di ipoteca da parte del terzo datore che non sia accompagnato da una dichiarazione costitutiva ovvero ricognitiva del debito non può valere a precostituire un titolo esecutivo nei confronti di quest’ultimo difettando dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c.».
In particolare secondo la decisione in commento «la dichiarazione contenuta nell’atto pubblico notarile di iscrizione di ipoteca volontaria, seppur proveniente della società debitrice non ha ad oggetto il riconoscimento di un’obbligazione di somma di denaro relativa ad un credito liquido ed esigibile, tale non potendo considerarsi lo scoperto negativo di conto corrente e anticipazioni bancarie; in cui la banca mette a disposizione del cliente su un apposito conto corrente un fido, utilizzabile liberamente dal correntista mediante movimenti di denaro in entrata e in uscita a seconda delle necessità, pagando periodicamente il solo interesse sulle somme effettivamente prelevate e quindi sullo scoperto di conto corrente, la cui esigibilità è subordinata alla revoca del fido e all’appostazione a sofferenza.». La decisione ha il merito di fare puntuale applicazione del consolidato principio secondo cui «Il contratto di apertura di credito stipulato per atto pubblico, anche se notificato in forma esecutiva, non è un idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma ma con la sua diretta utilizzazione da parte del debitore»[1].
In conclusione, per la decisione in commento, non può essere affermata la natura di titolo esecutivo dell’atto notarile di iscrizione di ipoteca, trattandosi di atto contenente una dichiarazione unilaterale della società debitrice in ordine all’esistenza di un’obbligazione di denaro relativa a un credito, a garanzia del quale è stata concessa ipoteca volontaria, che non è determinato o determinabile nel suo ammontare né esigibile.
La scelta del Tribunale di Fermo di sanzionare la mancata certezza del diritto vantato dalla Banca creditrice nei confronti dei terzi datori di ipoteca è del tutto condivisibile, al pari della decisione di sospendere l’esecuzione nonostante vi fossero ulteriori creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Il Tribunale anche in questo caso ha fatto buon governo del principio di diritto della Cassazione a Sezioni Unite[2], secondo cui «è indiscutibile l’invalidità di tutti gli atti esecutivi posti in essere a seguito di pignoramento invalido per vizi dell’atto in sé o per vizi degli atti prodromici (ove non sanati e non sanabili per mancata tempestiva opposizione), oppure per impignorabilità dei beni od, ancora, per lesione dei diritti dei terzi fatti valere ex art. 619 c.p.c., ecc. sicché venendo meno l’atto iniziale del processo esecutivo viene travolto quest’ultimo, con gli interventi titolati e non titolati, in esso spiegati.».
Pertanto, in applicazione del richiamato principio, ha ritenuto di sospendere l’esecuzione in quanto l’inesistenza del titolo esecutivo con cui è stata avviata l’esecuzione, determina l’invalidità del pignoramento e la conseguente caducazione dell’intera procedura.
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[1] Cfr. Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 20618/2021, che richiama i precedenti di Cass. n. 18182/2004 e Cass. n. 1688/1973.
[2] V. Cass. Civ., Sez. Un., 07.01.2014, n. 61.
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