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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2022, n. 26135.

Massima redazionale

Nella specie, con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1206, 1216 e 1220 c.c.; più nello specifico, l’errore della sentenza consisterebbe nell’aver ritenuto l’offerta di riconsegna delle chiavi, con la comunicazione del 14 agosto 2015, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 1120 c.c., che consente al debitore di evitare gli effetti della mora e di incorrere negli obblighi di cui all’art. 1591 c.c., perché sarebbe stato necessario accertare che le modalità di offerta non formale fossero serie, concrete e tempestive, salvo in ogni caso verificare se ricorresse un legittimo rifiuto del creditore.

Nel caso di specie, l’offerta non era stata tempestiva, essendo intervenuta solo in data 14 agosto 2015 (peraltro, successivamente al sopralluogo concordemente fissato dalle parti per la riconsegna dell’immobile, al quale la subconduttrice non si era presentata ingiustificatamente), né era stata seria e concreta, in quanto era stata comunicata per email a ridosso di Ferragosto, quando non era possibile ricevere la prestazione, e, da ultimo, la restituzione effettiva era avvenuta solo nel mese di dicembre 2015. Peraltro, non sarebbe stata presa in considerazione la ricorrenza di un motivo legittimo della creditrice, ex art. 1206 c.c., per rifiutare la prestazione, essendosi trovata nell’impossibilità di fatto di ricevere la prestazione, se non a costo di sforzi di carattere economico e logistico non esigibili.

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui all’art. 1216 c.c. e all’art. 1209 c.c., comma 2, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti (ex art. 1207 c.c.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (ex art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è, tuttavia, idonea a evitare la mora del conduttore rispetto all’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 c.c.; la valutazione circa l’idoneità di tale offerta è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede in presenza di congrua e adeguata motivazione[1].

Ciò premesso, il Collegio rileva che la Corte territoriale ha costruito la propria motivazione principalmente sulle seguenti considerazioni: 1) in data 14 agosto 2015, tramite pec, la  subconduttrice dell’immobile aveva dichiarato di essere a disposizione per la consegna delle chiavi; 2) la sublocatrice aveva riscontrato negativamente la pec, dichiarando di non essere disponibile a ricevere le chiavi, trattandosi di una data immediatamente precedente il giorno di Ferragosto; 3) la stessa aveva per sua comodità ritenuto di rinviare la consegna dell’immobile impegnandosi il 17 agosto a ricontattare controparte per la riconsegna; 4) la sublocatrice non aveva più sollecitato la per la fissazione di una nuova data di consegna.

Tale ricostruzione, indubbiamente motivata, resiste alle censure della ricorrente. La necessità di un’offerta formale deve ritenersi evidentemente venuta meno nel momento in cui sono state accertata la serietà e la conseguente validità di quella non formale.

 

 

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[1]Cfr. Cass. n. 3135/2020; Cass. n. 8672/2017.

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