Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 4 luglio 2023, n. 18847.
- Il fatto.
Con ordinanza pubblicata il 04 luglio scorso, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, competenti ex art. 41 c.p.c., risolvono una controversa e quanto mai attuale questione di giurisdizione di diritto internazionale privato.
Il provvedimento trae origine da una causa civile incardinata in foro romano da un professionista (nella specie, un dottore commercialista) per il pagamento di prestazioni professionali ai sensi degli artt. 2230 e segg. c.c. nei confronti di una cliente. In occasione della vicenda, dubbi sorgevano in punto di giurisdizione in quanto la convenuta, imprenditrice e socia unica delle società di capitali in favore delle quali l’attore ebbe a prestare la propria opera intellettuale, conferì l’incarico professionale a Roma, quale sede delle società, nonché, ad avviso del ricorrente/attore, di tutti i suoi affari e interessi. Donde la giurisdizione italiana.
Di diverso avviso è, tuttavia, la resistente/convenuta, che poneva della eccezioni interessanti. Tra queste, appunto, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere sia il suo domicilio sia la sua residenza situati sul suolo britannico. Inoltre, negava anche la sua qualifica di professionista, asserita dall’attore, nonché che quest’ultimo avesse svolto prestazioni finalizzate a supportare la propria attività imprenditoriale, sostenendo di essere, semmai, lei stessa a rivestire la qualifica di consumatore[1], con l’effetto di applicare la tutela prevista dal d.lgs. 206 del 2005 e, dunque, l’attrazione della controversia innanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore medesimo (Regno Unito, nel caso de quo).
- La giurisdizione secondo la Cassazione.
Orbene, la questione di giurisdizione viene risolta dalla S.C. facendo ricorso all’art. 3 di quella che è la legge fondamentale in materia di diritto internazionale privato (L. n. 218 del 31/05/1995). Come è agevole evincere leggendo il primo comma della disposizione, il criterio di collegamento atto ad individuare la giurisdizione applicabile secondo il legislatore non è (più) la cittadinanza di manciniana memoria. Ciò si spiega sol che si consideri la graduata perdita di quel senso di forte appartenenza dell’individuo alla comunità di persone che costituisce la base sociale dello Stato; per contro, nei criteri del domicilio/residenza si è, invero, via via riscontrato un più autentico collegamento tra il giudice e la materia del contendere[2], in quanto prova del «radicamento effettivo», per utilizzare le parole dell’ordinanza.
Criteri speciali sono, poi, contemplati nei commi successivi dell’art. 3. Infatti, mediante il rimando alla Convenzione di Bruxelles del 1968, avente ad oggetto le controversie in materia civile e commerciale, seguita e sostituita dal Regolamento cd. Bruxelles I del 2001 e, poi, cd. Bruxelles I-bis del 2012, la giurisdizione italiana viene prevista anche allorquando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando la materia sia fra quelle comprese nel campo di applicazione della Convenzione, dandosi in tal modo preminenza alle stesse circostanze fattuali, sia nel caso in cui si applichi, sia nel caso in cui non si applichi la Convenzione di Bruxelles quale fonte internazionale vincolante.
Si dà il caso che al giudizio in parola, essendo lo stesso iniziato nel 2021 (quindi dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, cd. Brexit Withdrawal Agreement), non è applicabile il Bruxelles I-bis. Ebbene, esclusa l’applicabilità di detta fonte comunitaria, non possono che soccorrere i criteri tradizionali di cui alla legge del ’75, sopra meglio enucleati, sulla base delle norme di diritto processuale civile internazionale del Paese in cui si intende avviare la causa (e, quindi, domicilio/residenza effettiva del convenuto in Italia).
Nel caso di specie, il commercialista assumeva che la cliente, di fatto, avesse il domicilio – inteso come sede principale di affari ed interessi economici – in Italia (Roma) e non già a Londra, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto ed allegato mediante certificato AIRE. A sostegno della propria tesi, l’attore/ricorrente allegava, infatti, diverse circostanze («plurime proprietà immobiliari in Italia, detenzione dell’intero capitale delle società di diritto italiano Immobiliare Arena Blu e Poli M.D. anche se amministrate da altri, titolarità in capo alla Poli [la cliente, ndr] di marchi e domande di brevetto, con versamento in Italia delle relative imposte»), tramite le quali mirava evidentemente a radicare la giurisdizione in Italia ai sensi dell’art. 3, co. I, L. 218/1975.
Circostanze, tuttavia, giudicate non sufficientemente probanti dalla Cassazione, la quale, al contrario, benché perfettamente consapevole del loro non assoluto valore presuntivo, non ha ravvisato ostacoli nel ritenere decisivo il certificato di residenza allegato dalla convenuta/resistente, in tal modo ritenendo sovrapponibili domicilio e residenza in territorio britannico della stessa.
Esclusa, dunque, l’applicabilità del co. I della disposizione interna di diritto internazionale privato, la Corte ha, poi, proseguito scrutinando gli altri criteri di cui al co. II dell’art. 3, che consente di far sussistere la giurisdizione italiana, nelle materie civili e commerciali di cui alle sezioni II, III e IV del titolo II della Convenzione di Bruxelles sunnominata, quand’anche il domicilio del convenuto non sia in Italia (come nel caso in analisi).
In particolare, per la S.C. soccorre l’art. 5 della sezione II della Convenzione, a tenore del quale «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; […]». Donde la giurisdizione italiana: l’attività intellettuale del professionista richiesta per l’esecuzione del contratto d’opera è stata eseguita in Italia, a nulla rilevando che egli avesse “uffici di rappresentanza” in (Roma e) Bruxelles, in quanto sono, semmai, le sedi delle società per le quali il professionista collaborava e nelle quali era strutturato a dover rilevare (le quali si trovavano pacificamente a Roma, luogo, peraltro, di conferimento fisico dell’incarico).
Sicché, non pare che le SS.UU. nutrano dubbi sul fatto che il luogo della giurisdizione è quello in cui il professionista si trova al momento in cui riceve l’incarico, in quanto è lì e solo lì che vengono «elaborate le prestazioni che si rendono di volta in volta necessarie nell’interesse del cliente».
2.1. L’irrilevanza della disciplina consumeristica.
Ma è quasi a fine ordinanza che viene (altresì) in rilievo il codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005).
O, meglio, che, non viene in rilievo.
Infatti, come sopra anticipato, per giustificare il proprio assunto volto a radicare la giurisdizione nel proprio domicilio londinese, la cliente si autodefiniva consumatrice.
È noto, infatti, che nelle controversie del “consumatore”, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 del D.Lgs. n. 206), il foro per la risoluzione delle stesse è da ritenersi quello dove questi ha il domicilio, essendo parte debole del rapporto e, dunque, bisognevole di protezione.
Tuttavia, per la Cassazione, non è questo il caso. La S.C. dà, infatti, atto dell’opera di «cesellamento» compiuta dalla Corte di Giustizia che, negli anni, ha ristretto la nozione di consumatore che concluda contratti internazionali per un uso estraneo alla sua attività commerciale/professionale, e ciò «al fine di evitare che una protezione troppo estesa della parte debole gravasse poi sugli scambi commerciali intracomunitari». Ebbene, le SS.UU. ritengono che si tratti proprio di un caso del genere: la cliente non avrebbe le qualità per esser considerata consumatrice, essendo significativo a tali fini lo scopo (obiettivato o obiettivabile) perseguito al momento di conclusione del contratto (cd. criterio funzionale per la valutazione dei requisiti perché si tratti di “consumatore”).
Ne deriva che l’unico territorio a venire in rilievo in fatto di giurisdizione non può che essere l’Italia, luogo in cui hanno sede le società delle quali si è avvalso il professionista nella prestazione dei propri servizi, luogo in cui è stato conferito l’incarico, luogo in cui avevano sede le società della cliente curate dal commercialista, luogo in cui – si ribadisce – quest’ultimo ha elaborato le prestazioni necessarie al soddisfacimento dell’interesse del creditore ex art. 1174 c.c.
Conclusioni.
Il decisum delle SS.UU. 2023 si pone in sostanziale continuità con le pronunce rese in precedenza dalla stessa composizione. Nel 2021 (ordinanza n. 6001 dep. il 4 marzo), infatti, la Corte venne chiamata a risolvere un caso di giurisdizione analogo, in occasione del quale pure statuì la giurisdizione del giudice italiano per decidere del mancato pagamento del corrispettivo di un’attività professionale svolta in Italia e retribuita in questo Paese, anche se il cliente/consumatore ha il domicilio in altro Stato. Anche lì non venne dato tanto rilievo alla (sedicente) qualifica di consumatore del convenuto, quanto, piuttosto, al petitum sostanziale. Petitum sostanziale che, come noto, deve identificarsi, sì, in funzione della concreta statuizione da chiedere al giudice (giacché è quella definizione – se vogliamo – la definizione processualistica dell’istituto richiamato), ma deve altresì necessariamente essere letto alla luce della causa petendi, ossia della situazione giuridicamente tutelata dedotta in giudizio.
Infine, è consentito ritenere che lo sforzo di queste SS.UU. nel dare attuazione a quella giurisprudenza comunitaria volta a restringere la nozione di consumatore, onde evitare un’eccessiva atrofia degli scambi europei (v. par. precedente), è particolarmente meritevole. Da ultimo, infatti, emblematica risulta la recentissima sentenza del 9 marzo 2023 della Corte di giustizia UE, emanata nella causa C-177/22 (JA c. Wurth Automotive GmbH), nella quale vengono resi dei chiarimenti circa l’applicabilità del Regolamento Bruxelles I e sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori.
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[1] In quanto il commercialista prestava la propria opera avvalendosi di una struttura societaria.
[2] A titolo esemplificativo, si pensi ad un giudice nazionale che si reputi competente in merito ad una controversia matrimoniale tra due coniugi di nazionalità differente, i quali abbiano svolto e vissuto la vita matrimoniale in un altro stato, terzo rispetto a quelli di rispettiva provenienza. Donde il più stretto collegamento con detto stato terzo, anche perché, ad ogni buon conto, anche a voler applicare il criterio della cittadinanza, ragioni di equità tra i coniugi genererebbero una imbarazzante difficoltà nell’individuare quella prevalente, giacché al giorno d’oggi, evolutasi la scena sociale e familiare nella direzione dell’uguaglianza e la pari dignità sostanziale, è impensabile ritenere preferibile la cittadinanza del marito a quella della moglie, o viceversa.
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