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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 2023, n. 18910.

Massima redazionale

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all’istituto di credito nel corso dell’intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all’intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall’altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Nella specie, su tale aspetto la Corte territoriale ha fatto riferimento alla CTU che, nonostante abbia utilizzato il solo saldo negativo risultante dal primo estratto conto disponibile, ha escluso l’esistenza di un credito a favore della ricorrente.

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