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Nota a ABF, Collegio di Bari, 17 aprile 2023, n. 3600.

di Bianca Tempesta

Avvocato praticante

L’Arbitrio Bancario Finanziario (ABF), con la recentissima decisione in oggetto, si pronuncia in ordine al ricorso proposto dal titolare di un contratto di prestito personale contro l’intermediario.

Il ricorrente eccepiva la mancanza di informazioni sulle condizioni di rimborso, la mancata indicazione del prezzo della polizza assicurativa CPI e conseguentemente la nullità della clausola relativa al prezzo corrisposto per la copertura assicurativa; la superiorità del TAEG rispetto a quello riportato nel contratto e la violazione del rimborso anticipato ex art. 125sexies TUB.

Innanzitutto, il Collegio ricorda l’art. 124 TUB sugli obblighi precontrattuali dell’intermediario che dovrà fornire, attraverso un modulo, le informazioni necessarie al cliente al fine di garantire la soluzione migliore in merito alla conclusione di un contratto di credito.

Rileva, inoltre, l’art. 125bis TUB, sui contratti di credito redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, consegnati ai clienti, i quali devono soddisfare i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e devono contenere in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, attraverso le Disposizioni di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari, Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti, in conformità alle deliberazioni del CICR.

Premesso ciò, nel caso in questione l’ABF ha affermato che: “Alla stregua della documentazione prodotta agli atti del procedimento, l’eccezione afferente il difetto di forma scritta si palesa non rispondente al dato obiettivo risultando determinate le condizioni economiche essenziali e generali che regolano il rapporto controverso. Non appaiono, quindi, sussistere carenze tali da inficiare i canoni di completezza e comprensibilità delle informazioni idonee a individuare la portata dell’obbligazione assunta dalla cliente.

Inoltre, è stato chiarito come la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell’intermediario né rende indeterminato l’oggetto del contratto qualora nello stesso siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia” (cfr. ABF, Coll. Coordinamento, Dec. n. 14376/2022; ABF, Coll. Bari, Dec. n. 21207/2021).

In merito alla prova delle condizioni generali, priva di stipula della polizza, il Collegio ritiene sufficiente la mera dichiarazione dell’intermediario circa l’uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti, nonché necessario che l’intermediario produca almeno due contratti “comparativi” senza che si registrino scostamenti significativi dei parametri – quali TAN, durata, importo, presenza di obbligati/altre garanzie.

A questo ultimo riguardo è stato altresì precisato che la verifica degli “scostamenti” dei menzionati parametri presupponga un’analisi complessiva degli stessi, di modo che un parametro in eccesso possa essere compensato da altro in difetto (cfr. ABF, Coll. Coord., Dec. n. 16291/2018).

Stante ciò, ne deriva l’infondatezza della domanda di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo e della conseguente pretesa restitutoria.
Ciò detto, si riporta l’art. 125sexies TUB, che sancisce la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata le proprie obbligazioni rimborsando al finanziatore il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato, senza penalità e senza possibilità di patto contrario, avendo egli diritto in tal caso “a un’equa riduzione del costo complessivo del credito”.

La riduzione sancita dall’art.125sexies TUB, comporta la restituzione a favore del cliente dei costi del finanziamento già corrisposti ma non più dovuti, laddove non sorretti da giustificazione causale, in quanto afferenti al periodo di dilazione non usufruito. Viceversa, con riferimento agli interessi – quale principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale – in linea di principio, la prematura estinzione del prestito non comporta una “restituzione” nel senso letterale del termine, bensì una deduzione dal “montante lordo” oggetto dell’accordo originario – valorizzato sia nel conteggio rilasciato in sede di erogazione, sia in quello estintivo – che deve essere ridotto in misura equivalente all’importo degli interessi non ancora maturati, né tantomeno pagati.

A tale ultimo riguardo assume pregnante rilievo il presupposto sotteso all’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), esperibile nel caso in cui sia stato eseguito un pagamento non dovuto, tale per cui il soggetto che l’ha effettuato ha diritto di recuperare la somma di denaro ingiustamente versata in precedenza (tra tante, v. Cass. n. 27080/2020); donde, alcun diritto di ripetizione potrebbe ravvisarsi in relazione a somme che il debitore non abbia ancora corrisposto a titolo di interessi.

Del resto, diversamente opinando, ove si avallasse, in ottica di riduzione ex art. 125sexies TUB, il principio di ripartizione lineare (secondo il criterio pro rata temporis) applicato al monte interessi previsto dall’originario programma negoziale, si attuerebbe ex officio una modifica del tasso annuo nominale legittimamente pattuito in autonomia tra le parti e, quindi, un’alterazione dell’originario sinallagma negoziale (arg. ex art. 1322, c.c.) preclusa al giudicante.

Alla luce delle argomentazioni del Collegio la pretesa riduzione a titolo di interessi corrispettivi non maturati e la violazione degli obblighi informativi sulla trasparenza bancaria avanzata dalla ricorrente, non può trovare accoglimento.

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