Nota a Trib. Roma, Sez. XVII, 31 marzo 2023, n. 5698.
Il giudice romano rileva, in via preliminare, come Banca d’Italia, con il noto Provvedimento n. 55/2005, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenti una funzione diversa da quella civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici; ciò posto, è con riguardo a tale fattispecie contrattuale che l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela[1].
Ne consegue come non siano sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti “a valle” dell’intesa illecita sanzionata dalla Banca d’Italia. Dal citato provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 emerge che l’istruttoria dell’organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia (quale ricorre nella fattispecie). Deve, quindi, ritenersi che l’accertamento della Banca d’Italia sull’esistenza di un’intesa illecita sfociata nell’adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie.
Banca d’Italia ha, invero, valutato l’essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell’effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall’ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste. Ne consegue che il contratto “a valle” di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell’«intesa» a monte dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica. Nel caso di specie, quindi, trattandosi di fideiussione specifica, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell’Istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia.
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[1] Cfr. Trib. Bologna, 13.01.2022, n. 64; Trib. Napoli, 24.05.2022, n. 5125; Trib. Monza, 18.02.2022, n. 375.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it