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Nota a Corte Cost., 27 gennaio 2023, n. 8.

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2022;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ. sollevate, in relazione all’art. 11 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022.

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