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Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 21 dicembre 2022, n. 37434.

Massima redazionale

Le Sezioni Unite Civili, con la recentissima sentenza in oggetto, hanno statuito il seguente principio di diritto:

«Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite».

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