Nota a Corte Cost., 9 dicembre 2022, n. 246.
Massima redazionale
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa, l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria (in aggiunta a quella pecuniaria) della revoca della patente a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente con il medesimo o consenta che altri vi circolino abusivamente.
Nel giudizio a quo, dinanzi al Giudice di pace di Sondrio, il ricorrente era stato sanzionato per aver circolato con un’autovettura già oggetto di sequestro a causa della pregressa violazione dell’art. 193, comma 2, cod. strada, consistita nell’aver condotto il medesimo mezzo sprovvisto di copertura assicurativa. Nella prospettazione (analoga a quella dell’altra ordinanza, emessa dal Tribunale ordinario di Padova), era stata evidenziata una marcata sproporzione tra l’inosservanza dell’obbligo di custodia del veicolo oggetto di sequestro e la sanzione formalmente definita accessoria, la revoca della patente, appunto, che determina una limitazione della libertà personale eccessiva rispetto alla carica di offensività della condotta contra legem.
La Corte, dopo una puntuale ricostruzione della genesi della norma, condivide, nella sostanza, le ragioni dei remittenti, osservando come, sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata ricolleghi ,” in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneità di ragioni, sottese alla condotta integrante l’illecito amministrativo, senza che ciò possa essere valutato dall’organo preposto all’applicazione della sanzione accessoria medesima. Il denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro.”
In particolare, la sentenza rileva come sia stata “inasprita la sanzione accessoria sostituendo, alla sospensione della patente di guida, la sua revoca in ogni caso; sanzione notevolmente più gravosa della prima perché chi la subisce è a lungo inabilitato alla guida potendo richiedere nuovamente la patente solo dopo due anni (art. 219, comma 3-bis, cod. strada). A ciò si è aggiunto che del veicolo in sequestro, illegittimamente posto in circolazione, sono disposti l’immediata rimozione e il trasporto presso uno dei soggetti di cui alle depositerie convenzionate previste dall’art. 214-bis cod. strada per essere ad esso successivamente trasferito in proprietà senza oneri per l’erario. Risulta, allora, che l’effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto, la cui violazione (per aver circolato abusivamente con il veicolo in sequestro) è punita severamente (con sanzione pecuniaria principale, revoca della patente di guida e alienazione del veicolo), mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale, tanto che non rileva né quale sia stata la (più o meno grave) pregressa trasgressione che ha dato luogo al sequestro, né chi l’abbia commessa, non essendoci necessariamente coincidenza tra trasgressore e custode (atteso che l’art. 213, comma 2, cod. strada prescrive che possono essere nominati custodi, alternativamente, il proprietario, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido), né l’idoneità, o no, del veicolo alla circolazione, anche sotto il profilo della sua copertura assicurativa.”
Si verte, quindi, in uno dei molteplici casi in cui la Corte fa venir meno l’automatismo sanzionatorio, introducendo margini di discrezionalità applicativa ( come già avvenuto nelle sentenze n. 22 del 2018, – nell’ipotesi di automatica applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, quale sanzione accessoria alla condanna in sede penale- e nn. 24 e 99 del 2020 -concernenti la legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada, in relazione all’automatica applicazione da parte del prefetto della sanzione della revoca della patente nei confronti, rispettivamente, di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e a misure di prevenzione- ) pur restando rimesso alla discrezionalità del legislatore affinare la flessibilità di questa sanzione accessoria.
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