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Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 28 marzo 2022.

di Beatrice Capoccia

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nel caso in commento, il Giudice – in applicazione del riformato art. 12 bis, comma 3 bis, legge n. 3/2012 – ha omologato il piano falcidiando l’ammontare complessivo del credito nella misura del 66% e rigettando le contestazioni avanzate dalla banca creditrice che, al momento della concessione del finanziamento, non ha provveduto alla verifica del merito creditizio della debitrice ex art. 124 bis D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (d’ora innanzi, TUB). Tale previsione, infatti, nel solco del principio del “prestito responsabile”, impone al finanziatore di procedere ad una verifica preventiva circa la effettiva sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore ovvero avvalendosi di banche dati pertinenti.

Più in particolare, il Giudice ha ritenuto che le risultanze documentali in atti potessero far ritenere “come lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno del medesimo, poteva essere a conoscenza degli Istituti Finanziatori attraverso la semplice interrogazione della banca dati pubblica Crif”, assodato che in capo all’ente finanziatore vi è “l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento”[1].

In un caso non dissimile, tra l’altro, il Tribunale di Lecce ha ritenuto che la sussistenza di una segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi rappresentasse una presunzione iuris tantum della illegittimità delle condotte poste in essere dall’istituto di credito; con la conseguenza che, il debitore che eccepisce l’inammissibilità del reclamo per violazione dell’art. 124 TUB sulla scorta di una segnalazione a sofferenza, sarà sgravato dall’onere di allegare ulteriori circostanze idonee a dimostrare la colpevolezza dell’istituito di credito, sul quale invece ricadrà l’onere di rappresentare e provare la propria diligenza[2].

Per la valorizzazione della diligenza del creditore depone, altresì, il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che, all’art. 68, terzo comma, prevede che l’OCC nella sua relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

Tra le conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore che abbia violata siffatto obbligo, vi è la norma di cui all’art. 69, co. 2, secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In conclusione, in merito alle osservazioni della banca creditrice circa l’eccessiva falcidia del credito, pacificamente chirografario, il Giudice osserva che la percentuale del 34,00% del credito vantato rappresenta una “misura ragionevole di soddisfazione del credito”, atteso che, nella valutazione canoni dettati dalla legge n. 3/2012, è necessario contemperare “lo sforzo economico profuso dal debitore e le alternative concrete al piano, nell’interesse non solo del debitore ma anche del ceto creditorio”.

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[1] Conforme, tra le altre, Tribunale Messina 20 dicembre 2021, ove si legge: “Pertanto, nella valutazione della meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche avere riguardo alla diligenza del creditore e al rispetto da parte di questi del precetto di cui all’art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio.Sicché l’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore”.

[2] V. CASTAGNOLI E., Valutazione del merito creditizio e carattere presuntivo delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, in ilFallimentarista.it, 2021.

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