La Prima Sezione Civile, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:
«La disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma».