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Nota a Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 9 novembre 2022, n. 1163.

Massima redazionale

Ai fini della inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni, l’invio della previa raccomandata da parte dell’assicurazione è previsto solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o l’assenza di testimoni, mentre non è necessario laddove da tali comunicazioni risulti l’assenza di testimoni.

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