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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 2 agosto 2022, n. 23945.

Massima redazionale

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il principio per cui la sospensione feriale dei termini processuali (ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941) non si applichi mai alle opposizioni esecutive, nemmeno laddove l’impugnazione abbia a oggetto solo la regolazione delle spese[1].

 

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 27.04.2010, n. 9997; Cass. Civ., Sez. VI, 15.10.2013, n. 23410.

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