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Nota a GdP Varallo, 20 luglio 2022, n. 36.

di Antonio Zurlo (Studio Legale Greco Gigante & Partners)

 

Il Giudice di Pace di Varallo, con la recentissima sentenza in oggetto, ha ufficializzato la “sindemia” giurisprudenziale tra Arbitro Bancario Finanziario e giustizia ordinaria, con profittevoli risultati di coerenza sistematica.

Invero, il giudice perentoriamente afferma che la domanda attorea sia provata, dal momento che «trova fondamento nell’evidente inadempimento […] nel dare esecuzione alla decisione n. 18885/2020 emessa dall’Arbitro Bancario di Torino con la quale veniva riconosciuto il diritto al rimborso in capo a parte attrice» (titolare, si badi, di un contratto di deposito fruttifero).

La differenza nell’ammontare rimborsato veniva imputata al fatto che a tali buoni fosse stato apposto un timbro correttivo della serie e, sul retro, un timbro correttivo al ribasso dei tassi di rendimento, sino al ventesimo anno di durata dell’investimento e, al contempo, nessuna modifica per il periodo successivo (dal 21° al 30° anno di fruttuosità).

Dirimente è la sola circostanza fattuale dell’inadempimento della parte convenuta alla decisione dell’Arbitro torinese, con la quale quest’ultima era stata condannata al rimborso di quanto non corrisposto al momento dell’incasso del BFP.

 

Qui la sentenza. 

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