Nota a Cass. Pen., Sez. IV, 22 luglio 2022, n. 29016.
Massima redazionale
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, più volte stabilito che la natura privata del luogo, nel quale si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non sia di per sé, incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta, già contemplata dalla legge n. 990/1969. È, invero, costante l’affermazione per cui, ai sensi degli artt. 1 e 18 l. n. 990/1969, l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetti al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni.
Ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui alla summenzionata legge, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico.
È rilevante che all’area sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa.