Il recupero dei crediti cartolarizzati non è per tutti: spetta solo alle Società iscritte all’albo ex art. 106 TUB. Siamo davanti ad un “colosso dai piedi di argilla”?[*]
di Nicola STIAFFINI[**]
Negli ultimi anni abbiamo assistito all’enorme, costante ed ininterrotto flusso di cessione di crediti bancari ed alla loro contestuale cartolarizzazione ex l. n. 130/99. La successiva attività di recupero, però, è spesso -molto spesso- svolta da società terze rispetto al rapporto originario vigente tra cedente, cessionaria e servicer.
Vista la vastità di tali operazioni e la (ormai consueta) prassi di sub-delega dai (master)servicers ad altri (special)servicers, è legittimo interrogarsi sulla legittimità di tali dinamiche. In altri termini: è legittimo che il recupero di un credito ceduto e cartolarizzato ex l. n. 130/99 sia svolto da una società diversa da quella ufficialmente delegata dalla cessionaria?
Scopo del presente intervento, quindi, è quello di fornire la corretta risposta alla luce della normativa vigente. Ciò, infatti, è essenziale al sistema atteso che sulla presunzione di legittimità di tali operazioni si fondano tutte le azioni (monitorie e/o esecutive) attualmente pendenti, così come un ‘colosso’ si basa sulla solidità delle proprie fondamenta.
La dinamica di tali attività, infatti, prevede la delega del delegato ad un terzo: il delegato (cd master servicer) delega un terzo (c.d. special servicer) del proprio incarico, in altre parole da un rapporto di procura (cessionario-master servicer) si passa ad un rapporto di sub-procura (master servicer-special servicer). È evidente che tali rapporti negoziali siano -in tesi- legittimi ed ammessi dal nostro ordinamento ma -in ipotesi- occorre evidenziare la particolare natura dei crediti oggetto di tali rapporti e, soprattutto, degli interessi sottesi a tali attività.
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[*] Contributo approvato dal Comitato editoriale.
[**] Avvocato cassazionista, del Foro di Livorno, esperto in diritto bancario e finanziario fondatore e autore del sito fideiussioninulle.it.