Nota a Trib. di Reggio Emilia, Sez. II, 17 novembre 2021, n. 1336.
Redazione
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la recentissima sentenza in oggetto, senza soluzione di continuità con l’orientamento maggioritario in seno alla giurisprudenza di merito, statuisce che, ove una fidejussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, con il noto provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c.
Qui la sentenza.